Data: 2019-11-20 11:12:24

valutazione di impatto ambientale e competenza del SUAP in regione lombardia

Buongiorno, sono istruttore tecnico di un SUAP associato, pongo il seguente quesito.
Un utente ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. direttamente alla Provincia, ai sensi dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5, predisponendo lo studio preliminare ambientale relativo al progetto definitivo per la messa in esercizio di un impianto destinato al trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi.
L’attività è svolta in uno dei comuni di competenza del SUAP che, nel corso degli anni, ha rilasciato autorizzazioni edilizie ed AUA per il medesimo impianto.

Alla luce della richiesta inoltrata direttamente presso gli uffici della provincia, domando:
1- il SUAP doveva recepire la domanda ed attivare la procedura? Quale normativa regionale/nazionale esplicita senza dubbi interpretativi che il SUAP dovrebbe gestire la richiesta di esclusione da VIA?
2- Quali potrebbero essere le ripercussioni giuridiche qualora la procedura non sia stata attivata dall’Ente corretto?
3- Qualora sia effettivamente il SUAP a dover gestire la procedura suddetta, come bisognerebbe procedere?

Ringrazio
Cordiali saluti
PAola

riferimento id:52475

Data: 2019-11-20 13:32:14

Re:valutazione di impatto ambientale e competenza del SUAP in regione lombardia

1-  il SUAP doveva recepire la domanda ed attivare la procedura? Quale normativa regionale/nazionale esplicita senza dubbi interpretativi che il SUAP dovrebbe gestire la richiesta di esclusione da VIA?
[b][color=red]Non esiste una disposizione espressa sul tema, nè in un senso nè nell'altro.
CONTRO la competenza SUAP in materia di VIA e verifica preliminare militano:
- il carattere non autorizzatorio delle procedure
- la mancata previsione del dpr 160
- il fatto che il dpr 59/2013 dispone "2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e siccome il decreto riguarda anche le competenze SUAP ne deriverebbe una esclusone
[/color][/b]
2-  Quali potrebbero essere le ripercussioni giuridiche qualora la procedura non sia stata attivata dall’Ente corretto?
[color=red]Nessuna neanche se fosse competenza SUAP. Si tratta di una verifica preliminare che non ha natura autorizzativa[/color]

3-  Qualora sia effettivamente il SUAP a dover gestire la procedura suddetta, come bisognerebbe procedere?
[color=red]Lascerei perdere![/color]

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