Relativamente all’attività di autoriparatore, si pone il seguente quesito:
il soggetto in questione, in possesso dei requisiti professionali, intende iscriversi al registro imprese per l’attività artigiana di autoriparazione (comprendente meccatronica, carrozzeria e gommista);
lo stesso, non avendo una propria sede attrezzata come officina, svolgerebbe l’attività presso terze officine autorizzate.
Il SUAP di riferimento, al quale è stata sottoposta la situazione, ha riferito che, nel caso di ricevimento della SCIA di inizio attività, con l’indicazione che la ditta non ha propria officina attrezzata ma svolge attività presso terze officine autorizzate, questa verrebbe accolta positivamente;
è stato parimenti sottoposto il caso anche alla camera di commercio di riferimento, ma la stessa sostiene che la ditta di autoriparazione deve avere una propria officina attrezzata e pertanto non è possibile l’iscrizione al registro imprese come ditta artigiana, tutt’al più si potrà configurare un’attività di consulenza tecnica effettuata in favore delle terze officine presso le quali presterà la propria competenza tecnica il soggetto;
a nostro avviso, la sola consulenza tecnica in alternativa alla possibilità di esercitare appieno l’attività di artigiano autoriparatore in possesso dei previsti requisiti professionali, sminuirebbe di gran lunga le potenzialità del soggetto, non solo da punto di vista professionale ma anche da quello economico: infatti il soggetto ha stimato che dalla sua attività come artigiano autoriparatore potrebbe realizzare un ricavo di circa € 20,00/25,00 orarie contro un importo di molto inferiore se facesse solo consulenza tecnica.
A seguito di quanto sopra esposto, si chiede se effettivamente sia possibile e legittimo per un soggetto in possesso dei requisiti professionali, iscriversi come titolare di ditta artigiana che, priva di una propria sede adibita ad officina attrezzata, esercita l’attività di autoriparazione presso terze officine autorizzate.
L'iscrizione al registro degli esercenti l'attività di autoriparatore è subordinata alla disponibilità di locali idonei ed attrezzature specifiche in capo all'impresa (art. 3 L. 122/92). Diversamente è prestazione d'opera non soggetta a procedimento SUAP.
riferimento id:52466La camera di commercio della nostra provincia per un caso simile ha scritto "Si ricorda che l'attività suddetta può essere iniziata solo dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività che deve essere presentata telematicamente al SUAP competente per territorio, debitamente compilata, contestualmente alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90 e dall'articolo 25, terzo comma, del d. lgs 59/2010 modificata dal d.lgs 222/16 e che deve essere svolta presso una sede operativa o presso officine terze autorizzate."
Nella scia indicano come sede legale la residenza mentre l'attività verrà svolta presso officine autorizzate.
Ai fini dell'esercizio dell'attività, per il SUAP non è rilevante la sede legale bensì la sede operativa nel Comune. L'autoriparatore può condividere i locali con altro operatore già autorizzato purché provi di avere la "disponibilità dei locali ed attrezzature specifiche in capo all'impresa".
riferimento id:52466
La camera di commercio della nostra provincia per un caso simile ha scritto "Si ricorda che l'attività suddetta può essere iniziata solo dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività che deve essere presentata telematicamente al SUAP competente per territorio, debitamente compilata, contestualmente alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90 e dall'articolo 25, terzo comma, del d. lgs 59/2010 modificata dal d.lgs 222/16 e che deve essere svolta presso una sede operativa o presso officine terze autorizzate."
Nella scia indicano come sede legale la residenza mentre l'attività verrà svolta presso officine autorizzate.
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Concordo, ed infatti ad analogo quesito ho risposto
[color=red]Un conto è l'esercizio itinerante, un conto quello al DOMICILIO (cioè con sosta in area privata presso il cliente). A mio avviso quello itinerante è VIETATO (https://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/autoriparazione/pareri/raccolta-di-circolari-lettere-e-pareri-in-materia-di-autoriparazione) mentre quello al domicilio non trova ostacoli nelle previsioni della normativa.
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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45558.0
In questo senso anche il MISE: https://www.mise.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Circolare2luglio2012autoriparatore.pdf
Ulteriori spunti: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Massimario-pareri-Legge-122-1992-versione10-4-2019.pdf