Data: 2019-11-18 16:57:32

ESTETISTA - RICONOSCIMENTO REQUISITO

Ai sensi del Regolamento approvato dalla Regione Lombardia  in data  21/03/2016, a vostro avviso, l’attestato  di qualifica professionale biennale conseguito nell’anno 2010  presso un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia ed il  successivo inserimento in qualità di dipendente regolarmente iscritta all’INPS  presso un centro estetico  è  sufficiente quale requisito professionale?
Grazie per il Vostro prezioso aiuto.

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Data: 2019-11-18 22:16:32

Re:ESTETISTA - RICONOSCIMENTO REQUISITO

NO.

L'art. 3 della L. 1/1990 e smi prevede infatti che:

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il [b][u]superamento di un apposito esame teorico-pratico[/u] preceduto dallo svolgimento[/b]:
a) [u]di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista[/u];
b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).
Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

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