Una volta superato l'esame di iscrizione al ruolo conducente taxi ncc, se cambio provincia in Toscana devo rifare l'esame di toponomastica?
riferimento id:52430la risposta è sì
[b]LR n. 67/1993[/b]
[i]Art. 3 - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Secondo il disposto di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, è istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;
b) conducenti di natanti;
c) conducenti di veicoli a trazione animale.
c bis) conducenti di velocipedi.
[b]3. È ammessa l’iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.[/b]
4. L’iscrizione a ciascuna sezione del ruolo è subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di euro 51,65 a favore della Regione Toscana.
[b]5. L’iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.[/b][/i]
[i]Art. 8 - Domanda di iscrizione al ruolo[/i]
[i]1. [b]Per l’iscrizione nel ruolo l’interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritt[/b]o[/i]
[b][/b]
la risposta è sì
[b]LR n. 67/1993[/b]
[i]Art. 3 - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Secondo il disposto di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, è istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;
b) conducenti di natanti;
c) conducenti di veicoli a trazione animale.
c bis) conducenti di velocipedi.
[b]3. È ammessa l’iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.[/b]
4. L’iscrizione a ciascuna sezione del ruolo è subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di euro 51,65 a favore della Regione Toscana.
[b]5. L’iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.[/b][/i]
[i]Art. 8 - Domanda di iscrizione al ruolo[/i]
[i]1. [b]Per l’iscrizione nel ruolo l’interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritt[/b]o[/i]
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Grazie, avrei un altra domanda. Se faccio l'esame di iscrizione al ruolo nel Lazio, e poi prendo una licenza in Toscana devo rifare solo l'esame di toponomastica? O l'esame completo?
[b][size=14pt]Taxi, NCC, noleggio senza conducente, rimessaggi (3 ore)[/size][/b]
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