Data: 2019-11-15 11:36:15

trasferimento licenza NCC

Il titolare di una licenza NCC da oltre 5 anni intende trasferire detta licenza ad altra persona da lui designata in possesso dei requisiti di Legge.
Il nostro Regolamento comunale, un po’ datato ma comunque vigente,  all’art. 18 dal titolo “cambio di titolarità della licenza di esercizio”, prevede che:

-a)  per atto tra vivi:

1) Il titolare di licenza  che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 17 lett. a b e c deve comunicare al Sindaco, con istanza in bollo, la volontà a trasferire la titolarità della licenza e l’attività con la stessa esercitata, a persona designata, avendo cura di accertarsi che quest’ultima sia in possesso di certificato di abilitazione professionale per il servizio di autonoleggio ed iscritta al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto dalla CCIAA;
2) La condizione di cui all’art. 17 lett. c), potrà essere provata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o con autocertificazione, da allegare all’istanza di cui al comma 1.
3) La persona designata deve chiedere, con istanza in bollo diretta al Sindaco, di essere autorizzato a subentrare, a seguito di atto di trasferimento di azienda, nella titolarità della licenza del cedente, dichiarando, nella istanza gli estremi dei titoli professionali posseduti: certificato di abilitazione professionale  per la guida del mezzo utilizzato per autonoleggio ed iscrizione al ruolo provinciale conducenti tenuto dalla CCIAA, ed allegando all’istanza copia autentica in bollo del contratto d’acquisto dell’attività.

Le due parti non intendono fare un atto di cessione di azienda, bensì un atto di cessione di licenza NCC (con Notaio) in cui viene stabilito il prezzo di cessione e dove viene specificato espressamente che: “il presente atto non comporta  cessione dell’azienda del cedente, come risulta anche dalla risposta al quesito n. 167-2012/I dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato. Conseguentemente Caio non subentra in alcuna attività né passività dell’azienda.”

Ora, considerato che il ns. regolamento parla espressamente di atto di trasferimento di azienda, si può accettare lo stesso il trasferimento con allegato l’atto notarile di cessione di licenza NCC??
Grazie!

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Data: 2019-11-15 21:40:30

Re:trasferimento licenza NCC

Stai toccando una questione mai risolta. In sintesi, a causa di interpretazioni letterali della legge 21/92, i notai, con l’atto che citi e ti allego (riguarda anche altre cose), sono arrivati a sancire la possibilità del trasferimento della sola licenza. Alla luce di questo, io SUAP non mi metterei di traverso andando a sindacare l’illegittimità dell’atto notarile (alla fine vorrebbe dire questo). Prenderei per buono l’atto, alla luce del significato letterale della legge 21/92 disapplicando il reg. comunale che, fra l’altro, mi pare un po’ macchinoso. Non dico di applicare la SCIA di subingresso, che ci starebbe tutta, ma è sufficiente che il subentrante presenti domanda di autorizzazione per voltura dell’aut. n. intestata al dante causa.

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