Viene sanzionato un circolo privato (nella circostanza “affiliato” ad Ente riconosciuto dal Ministro dell'Interno ex DPR 235/01) in quanto vengono reperiti soggetti intenti alla consumazione di alimenti e bevande pur non essendo soci.
Detto "circolo", prima di essere sanzionato, svolgeva la sua attività in un locale oggetto di condono e, dal punto di vista edilizio, con destinazione d'uso "magazzino senza permanenza di persone".
L'attività sanzionatoria si è conclusa con l'emissione di specifica ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione svolta ad un pubblico indistinto.
Il circolo di cui sopra, a seguito di questa ordinanza ha comunque sospeso l'attività (locale chiuso) per circa due mesi.
Oggi, un nuovo presidente si rivolge al S.U.A.P. per chiedere informazioni sull'apertura (o "riapertura") di analoga attività nel medesimo locale.
In vigenza dell'attuale P.G.T. l’area su cui sorge il fabbricato in questione è azzonata come “area non soggetta a trasformazione urbanistica”.
Si chiede di conoscere se:
1) la riapertura di altro circolo privato (non potendola considerare "prosecuzione" della vecchia attività) in un locale che mantiene la medesima destinazione d'uso originaria (magazzino senza permanenza di persone) può oggi essere ancora ammessa e ritenuta conforme alle norme del vigente P.G.T.
2) il circolo privato può rientrare nella categoria delle ASP Associazione di Promozione Sociale
3) il circolo privato può eventualmente avvalersi della disciplina di cui all'articolo 71, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)
Grazie!
Se il locale è agibile e in regola con le caratteristiche per lo stazionamento di persone (altezze, rapporti aero-illuminati) allora è ok. Come hai detto tu, il codice del terzo settore, all’art. 71, prevede (icollo per tutti i lettori):
[i]1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.[/i]
In pratica quello che prima era previsto per le APS ora è previsto in senso lato.
Vedi le info della rete SUAP del FVG:
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Compatibilita-urbanistica-attivita-enti-del-terzo-settore/
Mi ricollego alla suddetta risposta per chiedere un ulteriore approfondimento. Fatti salvi i doverosi controlli da effettuare ad attività già avviata mi chiedo, nell'immediato, all'atto della presentazione di una s.c.i.a. per l'inizio di una attività di circolo privato con somministrazione ai sensi del D.P.R. 235/2001 (magari "affiliato" ad un Ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno) il S.U.A.P. può considerare questa "forma associativa" assimilata sotto tutti gli aspetti ad un "Ente del Terzo Settore" a prescindere, così da escludere l'assoggettamento della propria sede/locali alle vigenti norme urbanistiche?
Oppure è doverosa una verifica preventiva che nello Statuto del circolo sia chiaramente indicato che gli scopi dello stesso siano in larga parte o totalmente riconducibili (si ribadisce, salvi i successivi controlli) a quelli svolti da un Ente del terzo Settore e contemplati dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017?
Mi ricollego alla suddetta risposta per chiedere un ulteriore approfondimento. Fatti salvi i doverosi controlli da effettuare ad attività già avviata mi chiedo, nell'immediato, all'atto della presentazione di una s.c.i.a. per l'inizio di una attività di circolo privato con somministrazione ai sensi del D.P.R. 235/2001 (magari "affiliato" ad un Ente riconosciuto dal Ministero dell'Interno) il S.U.A.P. può considerare questa "forma associativa" assimilata sotto tutti gli aspetti ad un "Ente del Terzo Settore" a prescindere, così da escludere l'assoggettamento della propria sede/locali alle vigenti norme urbanistiche?
Oppure è doverosa una verifica preventiva che nello Statuto del circolo sia chiaramente indicato che gli scopi dello stesso siano in larga parte o totalmente riconducibili (si ribadisce, salvi i successivi controlli) a quelli svolti da un Ente del terzo Settore e contemplati dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017?
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L'adesione ad ente nazionale non costituisce condizione sufficiente (nè necessaria) per l'applicazione della disciplina sulla compatibilità della destinazione d'uso.
Questa prescinde da tale condizione e fra l'altro prescinde dall'attività di somministrazione o dalla caratteristica di circolo.
Questa riguarda tutti gli enti del terzo settore e consente loro di prescindere dalla destinazione d'uso (salvo il produttivo) per le attività istituzionali.
DI REGOLA, per esperienza, i circoli ricadono in tale disciplina.