Buongiorno,
la presenza della birra alla spina come è considerata alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 8 aprile 2019 (Sent. n. 2280) che stabilisce che a distinguere il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e somministrazione nei pubblici esercizi è solo la presenza o meno del servizio al tavolo? Potremmo considerare superata la Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 del MISE? Quest'ultima stabilisce la birra alla spina, ma anche caffè con attrezzature industriali e cioccolata calda, prodotti consumabili subito dopo l'erogazione rendendo quindi necessaria una licenza di somministrazione.
Grazie.
Buongiorno,
la presenza della birra alla spina come è considerata alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 8 aprile 2019 (Sent. n. 2280) che stabilisce che a distinguere il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e somministrazione nei pubblici esercizi è solo la presenza o meno del servizio al tavolo? Potremmo considerare superata la Risoluzione n. 212752 del 1 dicembre 2014 del MISE? Quest'ultima stabilisce la birra alla spina, ma anche caffè con attrezzature industriali e cioccolata calda, prodotti consumabili subito dopo l'erogazione rendendo quindi necessaria una licenza di somministrazione.
Grazie.
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La somministrazione NON LA FANNO i prodotti ma il servizio al tavolo.
Birra alla spina può essere:
- somministrazione (se vi è servizio a tavolo)
- vendita (somministrazione non assistita)
- artigiano alimentare (se è prodotta dal titolare)
Vedi:
[size=14pt][b]Somministrazione non assistita fra norme, prassi e sentenze (7/9/2019)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=51217[/b][/size]