Buongiorno,
è pervenuta una SCIA per attività agrituristica a seguito variazione dei servizi offerti (precisamente per attività sociali e di servizio per le comunità locali - soggiorno con pernotto rivolte a persone della terza età autosufficienti. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodi - di cui all’art. 10 bis del D.P.G.R. n. 46/r/2004 e nello
specifico quelle di cui al comma 1, d).
Considerato che al comma 2 è previsto che tali attività siano svolte nel rispetto della L.R. n. 41/2005 e di conseguenza anche del
relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. n. 15/r/2008, il titolare dell’agriturismo dovrà presentare contestualmente al Suap altre la SCIA Agrituristica di Variazione ai sensi della L.R. n. 30/2003 e del D.P.G.R. n. 46/r/2004 anche la Comunicazione prevista dall'art. 22 comma 2 della L.R. n. 41/2005 e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 110 del D.P.G.R. n. 15/r/2008?
In tal caso il Suap avrà la competenza solo per la parte relativa alla SCIA Agrituristica, mentre per tutte le verifiche che ne discendono
dalla Comunicazione la competenza è esclusivamente dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune? E’ corretta questa procedeura?
Si ringrazia anticipatamente
Faccio sintesi a uso di tutti i lettori del forum.
Con il DPGR n. 74R/2014, modificante il DPGR n. 46R/2004, in vigore dal 01/01/2015, sono divenute affettivamente applicabili le norme sulle nuove attività agrituristiche.
L’art. 2 della LR 30/03 ci dice:
[i]Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.[/i]
Le fattorie didattiche possono svolgersi come attività agrituristica o meno. [b]Invece, le attività sociali e di servizio per le comunità locali sono ATTIVITA’ AGRITURISTICHE[/b] al pare della ricezione o della somministrazione (sempre riferire al mondo rurale).
La Regione, raccogliendo un’osservazione di un paio di commissioni consiliari (vedi il preambolo del DPGR 74R/2014) ha specificato che le attività sociali e di servizio sono svolte nel rispetto delle specifiche normative di settore.
Quindi, alla fine, occorre rispettare le normative di settore (condizioni organizzative) ma particolarità sta nel fatto che saranno attività svolte su destinazioni d’uso rurali e in contesti extra-urbani. I redditi saranno agricoli dato che sono rispettate la principalità e la connessione. [b]RESTANO ATTIVITA’ AGRITURSTICHE svolte da un imprenditore agricolo[/b].
[b]A PARERE MIO[/b], se è vero che la regione si è preoccupata di specificare che le attività sociali e di servizio siano svolte nel rispetto delle specifiche normative di settore, [b]CIO’ NON VUOL DIRE che occorrano anche 2 diversi titoli abilitativi.[/b]
Il titolo abilitativo è la SCIA agrituristica, come tutte le altre attività agrituristiche (mica viene fatta una SCIA per esercizio di somministrazione se l’agriturismo fa ristorazione). Aggiungere anche l'altra abilitazione significherebbe snaturare le attività agrituristiche. In un certo senso, sarebbe stato inutile prevedere questa possibilità: se occorresse tutto quello che occorrerebbe in condizioni normali, allora resta una normale attività assistenziale esercitata, tutt'al più, in modo congiunto con quella agricola (si poteva fare anche prima del DPGR n. 74R/2014).
Una lettura logica e ragionevole della norma sottende un unico titolo agrituristico (SCIA AGRITURISTICA ai sensi dell'art. 8, comma 2 della LR 30/03), la possibilità di usare fabbricati rurali e l'applicazione dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalle normative specifiche.
C'è poi da notare che le attività assistenziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della LR 41/05 sono tutte residenziali o semiresidenziali. Ritengo che le attività agrituristiche soggette a SCIA siano compatibili con quelle esercitate con "comunicazione", ovvero quelle di “accoglienza” anche con pernotto.
Per le strutture previste all’art. 22 della LR n. 41/2005, soggette all’obbligo di comunicazione di avvio di attività, il DPGR 2R/2018 considera i requisiti di esercizio. Per chiudere il cerchio, la norma prevede una deroga ai lavoratori agricoli dell’agriturismo: Per l'esercizio delle attività di cui trattasi, l'imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
[b]
In conclusione, il servizio comunale dei servizi sociali verificherà i requisiti ma non un secondo titolo abilitativo.[/b]