Data: 2019-11-11 16:51:52

scuola di ballo

Ricevo un esposto da parte dei residenti di un palazzo dove in un appartamento è stata aperta una scuola di danza. Mi sono interfacciato con l'Ufficio SUAP per sapere se l'attività deve presentare una SCIA di inizio attività e con l'Ufficio Edilizia per sapere la compatibilità dell'attività con la destinazione d'uso dei locali.
Sono ancora in attesa di quest'ultimo parere, mentre il SUAP mi ha risposto che ai sensi dell'art. 68 del TULPS l'attività deve necessariamente presentare una SCIA.
In effetti leggendo tale articolo si dice espressamente che senza licenza del Questore non si possono aprire o esercitare SCUOLE DI BALLO ma leggendo diversi post su tale argomento viene sempre considerata questa attività libera nel senso che non necessita di alcuna presentazione di SCIA, fatte salve le norme contenute nei Regolamenti Condominiali ed edilizi  Comunali sulla destinazione d'uso dei locali.
Considerato quanto espressamente detto nell'art. 68 in vigore, perché sostenente che non ce bisogno di alcuna SCIA, a quali sentenze fate riferimento ovvero quale ragionamento fate per sostenere la liberalizzazione di questa attività.
Se non applico quanto contenuto in una norma in vigore potrei commettere omissione d'atti d'Ufficio.
Spiegatemi bene la Vostra tesi.
Grazie.

riferimento id:52367

Data: 2019-11-13 04:02:02

Re:scuola di ballo


Ricevo un esposto da parte dei residenti di un palazzo dove in un appartamento è stata aperta una scuola di danza. Mi sono interfacciato con l'Ufficio SUAP per sapere se l'attività deve presentare una SCIA di inizio attività e con l'Ufficio Edilizia per sapere la compatibilità dell'attività con la destinazione d'uso dei locali.
Sono ancora in attesa di quest'ultimo parere, mentre il SUAP mi ha risposto che ai sensi dell'art. 68 del TULPS l'attività deve necessariamente presentare una SCIA.
In effetti leggendo tale articolo si dice espressamente che senza licenza del Questore non si possono aprire o esercitare SCUOLE DI BALLO ma leggendo diversi post su tale argomento viene sempre considerata questa attività libera nel senso che non necessita di alcuna presentazione di SCIA, fatte salve le norme contenute nei Regolamenti Condominiali ed edilizi  Comunali sulla destinazione d'uso dei locali.
[color=red]CONFERMIAMO che non occorre scia.
SCUOLA DI BALLO dell'art. 68 del Regio Decreto 773/1931 va interpretata secondo quella che era 100 anni fa la scuola di ballo, equivalente della nostra balera/discoteca ... non le attuali scuole di ballo (con corsi a numero chiuso)
[/color]
Considerato quanto espressamente detto nell'art. 68 in vigore, perché sostenente che non ce bisogno di alcuna SCIA, a quali sentenze fate riferimento ovvero quale ragionamento fate per sostenere la liberalizzazione di questa attività.
[color=red]Non è liberalizzazione, è proprio un CONCETTO GIURIDICO DIVERSO.
La norma va interpretata secondo il significato voluto dal legislatore .... quel fenomeno socio-economico della scuola di ballo è cosa diversa dall'attuale.
[/color]

Se non applico quanto contenuto in una norma in vigore potrei commettere omissione d'atti d'Ufficio.
[color=red]Macchè! Mica apri te una scuola di ballo ... è l'interessato che è eventualmente tenuto a presentare la scia per la scuola di ballo.
Poi ricorda una cosa ... non è che se viene presentata la scia per la scuola di ballo spariscono i problemi!!!!!!!!!!
A volte si pensa che con una pratica amministrativa tutto si mette a posto ... ti assicuriamo che spesso è l'opposto ... a quel punto il soggetto si sente legittimato a fare di tutto.
Se i residenti lamentano il rumore di una scuola di ballo la tua risposta non può essere: adesso ha la scia state tranquilli e dormite sereni!
RUMORE .... quello sì che potrebbe essere il vero problema[/color]

Spiegatemi bene la Vostra tesi.
[color=red]Speriamo di averlo fatto[/color]

riferimento id:52367

Data: 2019-11-13 12:57:25

Re:scuola di ballo

Grazie mille per il prezioso aiuto.

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