Data: 2019-11-07 14:58:28

spostamento mercato

La nostra amministrazione sta valutando la possibilità di ricollocare il mercato settimanale.
Al fine di redigere la graduatoria per la scelta dei posteggi si deve applicare l’articolo 37 comma 3 della LRT 62/2018 (maggior numero di presenza maturate nel mercato)
Da quando si conteggiano le presenze nel mercato? Considerato che nel 2009 era già stato effettuato uno spostamento del mercato e che in quell’occasione furono rilasciate nuove concessioni, si può stabilire come punto di partenza (anno 0)  la data di rilascio di queste concessioni? Oppure dobbiamo andare a ritroso nel tempo conteggiando lo “storico” delle presenze dei vari ambulanti a cui il titolare attuale è subentrato?
Viste le concessioni rilasciate nel 2009, la cui durata è di anni 12 (art. 35 c. 2 LRT 62/2019) con scadenza quindi nel 2021, nel caso in cui si voglia ridurre l’organico del mercato, possiamo avviare il procedimento affinché non vengano rinnovate tacitamente? Se questa strada è percorribile possiamo non prevedere alcun indennizzo per le concessioni che non verranno rinnovate, considerato che sono trascorsi 12 anni dal rilascio?
Grazie

riferimento id:52315

Data: 2019-11-12 11:47:39

Re:spostamento mercato

La nostra amministrazione sta valutando la possibilità di ricollocare il mercato settimanale.

Al fine di redigere la graduatoria per la scelta dei posteggi si deve applicare l’articolo 37 comma 3 della LRT 62/2018 (maggior numero di presenza maturate nel mercato).

Ora che non c'è più la Bolkestein, le differenze hanno meno senso ma tieni  presente che un conto sono i criteri per il rilascio delle concessioni a seguito di bando aperto, e un conto sono i criteri che il comune adotta nel proprio regolamento al fini di disciplinare i meri spostamenti in vigenza di concessione. In quest'ultimo caso non c'è da rilasciare una concessione ex novo, non c'è da costituire una posizione giuridica che prima non c'era, ma c'è da prendere la concessione in atto (quindi la posizione giuridica già costituita) e traslarla da un posto all'altro. Il bando non è aperto ma è chiuso ai soli concessionari e i termini delle concessioni non variano.

La LR non dispone in modo specifico (non lo faceva nemmeno prima) quale siano i criteri per gli spostamenti. Il comune agisce con ragionevolezza in base al cosa di specie. In assenza di previsioni regolamentari la giunta può prevedere gli indirizzi della procedura che il dirigente dettaglierà e attuerà.

Criteri di anzianità sono più che ragionevoli, e può essere il primo criterio: è giusto che per primo scelga chi da più tempo è nel mercato (ci si aggancia le anzianità dei data causa con i vari subingressi storici). La legge prevede, all'art. 93, che Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativo

Possono essere fatti dei raggruppamenti per genere: gli alimentaristi possono scegliere solo i posteggi che vanno da x a y. Se si spostano solo pochi banchi può convenire procedere sono con quelli senza ridistribuire su tutti, ma attenzione, vedi TAR lombardia n. 2634/2014.

Spesso accade che i concessionari presentino la stessa anzianità perché tutte le concessioni sono nate nello stesso giorno. In questo caso, il criterio residuale può essere quello dell'anzianità di iscrizione al registro imprese nella sezione commercio AAPP (qua senza sommare anzianità di altri).

Per ridurre l'organico la vedo dura. Prima era astrattamente più facile dato che la scadenza [i]ex lege[/i] non prevedeva il rinnovo: al termine della concessione quella posizione giuridica cessava e l'operatore uscente, andava nel monte degli aspiranti contendenti senza vantare diritti di privilegio (questa la logica Bolkestein). Certo non sarebbe stato facile nemmeno in quel caso ma era astrattamente possibile.
Adesso che la LR prevede il rinnovo tacito, occorre una motivazione molto particolare che tenga conto anche dell'impossibilità dello spostamento. Vedi art. 52 del d.lgs. n. 42/04. La cosa è molto complessa e non può essere affrontata qua sul forum. [b][b]Inoltre a monte di tutto dovrebbe essere adottato un nuovo PIANO comunale previa concertazione[/b][/b]

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