Data: 2019-11-07 14:36:06

Macellazione suini per consumo familiare. Ordinanza sindacale

L'ULSS competente per territorio ha scritto a tutti i Comuni proponendo di predisporre questa ordinanza sindacale in forza di quanto dispone l'art. 13 del RD 3298/1928 (riporto sotto per comodità) per consentire la macellazione di suini per consumo familiare nel periodo 2 novembre 2019-30 marzo 2020:
[i]IL  SI[center][/center]NDACO
Visto il R.D. 3298/1928, art. 13 che disciplina la macellazione degli animali a domicilio;
Visto il Reg. CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.
Visto il Reg. CE 1099/2009  relativo alla protezione degli animali durante la macellazione;
Vista la nota prot. n. 63075/SIAOA del 31/10/2019 del Direttore dell’Unità Operativa  Complessa Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati dell'U.L.S.S. n.1 ______i
AUTORIZZA
I privati cittadini a macellare a domicilio i suini  destinati al consumo familiare.
La presente autorizzazione decorre dal  02/11/2019  fino al 30/03/2020.
Gli interessati devono avvisare almeno 48 ore prima il Servizio Veterinario della ULSS., in modo che il veterinario incaricato possa effettuare la visita sanitaria e l’ispezione delle carni.
Il servizio è assicurato tutti i giorni, esclusi i festivi, previa comunicazione ai Servizi  Veterinari
siti nel territorio: uffici di ______ tel.______, uffici di _____ tel. ______.
Al completamento della ispezione delle carni il Veterinario rilascerà la certificazione di idoneità delle stesse al consumo privato.
La tariffa  per l'ispezione delle carni a domicilio è di  Euro 15,00 per il primo capo e Euro 8.00 per i successivi. La tariffa  per rimborso chilometrico forfettario è di Euro 20,00 .
E’ consentita la macellazione a domicilio di non oltre  2  suini per nucleo familiare.
E’ vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati.
Le attrezzature e gli utensili  adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni  devono essere preventivamente lavati,  disinfettati e mantenuti  in perfette condizioni igieniche.
Il personale addetto alla macellazione (norcino) deve adottare le buone pratiche di lavorazione e rispettare, per quanto possibile, le fondamentali norme igieniche.
E’ vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente storditi con la pistola a proietto captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti.
E’ vietato in via assoluta la lavorazione delle carni prima che sia stata accertata dal veterinario la loro commestibilità.
E’ vietata la commercializzazione delle carni suine macellate per uso privato.
Le macellazioni di animali di altra specie devono essere effettuate soltanto presso un macello autorizzato e riconosciuto, salvo specifiche deroghe.

Si procederà a termini di legge contro coloro che eseguiranno macellazioni non autorizzate o non sottoporranno a visita sanitaria le carni degli animali macellati.

  IL  SINDACO[/i]

Chiedo se la procedura proposta sia legittima

[i]RD 3298/1928, art. 13  I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce.
Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni. [/i]


riferimento id:52314

Data: 2019-11-11 12:17:07

Re:Macellazione suini per consumo familiare. Ordinanza sindacale

Chiedo cortese supporto al quesito postato il 7 novembre, perché l'ULSS ci sollecita. Grazie.

riferimento id:52314

Data: 2019-11-12 12:43:42

Re:Macellazione suini per consumo familiare. Ordinanza sindacale

A me lascia perplesso. Posso citare la Lombardia che ha approvato il DD 9405/2012, con una mera comunicazione, vedi qua:
https://www.anmvioggi.it/regioni/lombardia/57655-lombardia-indicazioni-regionali-in-materia-di-macellazione-a-domicilio.html

Potrebbe essere prevista una cosa del genere e non l'ordinanza. Ai sensi dei Reg. CE 852 e 853 dubito che l'art. 13 sia ancora applicabile nel suo complesso. Vedi proprio il campo di esclusione della normativa comunitaria.

L'art. 13 riguardava le macellazioni domestiche, quelle eseguite davvero nelle case. Tornando ai giorni nostri, se il soggetto esegue ma macellazione presso un mattatoio autorizzato (comunale o privato), a parere mio, l'art. 13 non si applica.

In ogni caso, se è un procedimento autorizzatorio, questo deve essere avviato con domanda del privato.
L'autorizzazione è rilasciata dal dirigente e non dal sindaco. L'ordinanza non è lo strumento adatto: o è una contingibile e urgente o, altrimenti, non è lo strumento adeguato. La PA adotterà un regolamento per fissare il periodo e dettare regole generali e astratte, oppure adotterà un'autorizzazione dirigenziale a seguito di domanda (provvedimento soggettivo e particolare).

Quindi, se non ci sono esigenza straordinarie e urgenti di tutela della salute pubblica, se un privato si reca al mattatoio  per macellare animali per il CONSUMO DOMESTICO PRIVATO, potrà farlo quando vuole senza bisogno di autorizzazione. LE carni non posso essere cedute a terzi.

Se si reputa in vigore l'art. 13 citato, questo dovrà chiedere l'autorizzazione al comune (non al SUAP) se la macellazione avviene in garage di casa sua. Il comune ne darà notizia alla ASL chiedendo un assenso/presa atto. Se la ASL risponde rilascerà l'autorizzazione.

Sarebbe meglio indicare al privato di rivolgersi direttamente alla ASL repundo l'autorizzazione comunale superata dal pacchetto igiene CE: nemmeno è prevista la notifica 852/04, figuriamoci l'autorizzazione.

riferimento id:52314

Data: 2019-11-12 14:17:58

Re:Macellazione suini per consumo familiare. Ordinanza sindacale

Grazie per la risposta. Saluti cordiali

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