Egr. dott. Chiarelli la seguo con interesse e stima ed adesso avrei personalmente bisogno di un suo parere.
Allora la domanda è questa: possono due ditte individuali, quindi con due partita IVA differenti e relativi registratori di cassa separati (soggetto A vendita al dettaglio di articoli casalinghi - soggetto B vendita al dettaglio di alimentari confezionati) coesistere nello stesso locale adibito alle vendite ma con entrata unica? L'accesso ai servizi igienici è garantito per entrambi i locali che sebbene siano nello strsso spazio possono essere divisi tramite una porta. Il problema sta nel fatto che un Cliente per andare al soggetto B deve passare lo spazio di vendita del soggetto A. Grazie anticipatamente per l'attenzione che vorrà porre a questa mia domanda. Restando in attesa di suo gentile riscontro la saluto cordialmente. URGENTISSIMO
Egr. dott. Chiarelli la seguo con interesse e stima ed adesso avrei personalmente bisogno di un suo parere.
Allora la domanda è questa: possono due ditte individuali, quindi con due partita IVA differenti e relativi registratori di cassa separati (soggetto A vendita al dettaglio di articoli casalinghi - soggetto B vendita al dettaglio di alimentari confezionati) coesistere nello stesso locale adibito alle vendite ma con entrata unica? L'accesso ai servizi igienici è garantito per entrambi i locali che sebbene siano nello strsso spazio possono essere divisi tramite una porta. Il problema sta nel fatto che un Cliente per andare al soggetto B deve passare lo spazio di vendita del soggetto A. Grazie anticipatamente per l'attenzione che vorrà porre a questa mia domanda. Restando in attesa di suo gentile riscontro la saluto cordialmente. URGENTISSIMO
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CERTO CHE POSSONO .... in Igtalia si può fare tutto ciò che non è vietato e nessuna norma vieta la coesistenza negli stessi locali, anche con servizi condivisi, di aziende diverse (altrimenti non esisterebbero i centri commerciali, i reparti ecc...).
C'è di più, per togliere ogni dubbio il legislatore lo ha previsto espressamente nell'art. 35 del Dlgs 59/2010
[b]Art. 35. (Attività multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
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Anche i legislatori regionali stanno via via confermando
LAZIO: Testo unico del commercio - Video su L.R. 22/2019 (11/11/2019) https://buff.ly/34SPxMO
INSOMMA: [color=red][size=24pt][b]SI PUO' FARE[/b][/size][/color]