Data: 2019-10-31 18:12:12

Requisito morale. Somministrazione alimenti e bevande

Dal casellario risulta una condanna con sentenza irrevocabile il 22.02.2002 per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/1990; benefici. sospensione condizionale della pena. Ora, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 59/2010, comma 2 e comma 4, il reato non è ostativo. Lo sarebbe in base all'art. 92 TULPS. Posso considerare prevalente l'ultima norma in ordine di tempo?

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Data: 2019-11-01 14:13:48

Re:Requisito morale. Somministrazione alimenti e bevande


Dal casellario risulta una condanna con sentenza irrevocabile il 22.02.2002 per il reato di cui all'art. 73 del DPR 309/1990; benefici. sospensione condizionale della pena. Ora, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 59/2010, comma 2 e comma 4, il reato non è ostativo. Lo sarebbe in base all'art. 92 TULPS. Posso considerare prevalente l'ultima norma in ordine di tempo?
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L'art. 71 è norma che disciplina in via esclusiva i requisiti per l'attività commerciale e di somministrazione. Non trovano applicazione del disposizioni del TULPS.
Il reato non è ostativo.

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