Buonasera, prendendo spunto da un vecchio Topic http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31637.0
Sono a richiedervi un parere in merito alla necessità di richiedere un autorizzazione ministeriale ex art. 180 regolamento CDS per ogni tipologia di prodotto utilizzato quale arredo urbano o dissuasore di sosta. Nel 2018 abbiamo chiesto al Ministero autorizzazione per la collocazione di alcuni paletti, archetti, "panettoni" (inviando copia delle caratteristiche di ogni tipologia di prodotto) in varie aree del Comune. Il Ministero ha risposto (dopo 6 mesi) autorizzandoci con alcune prescrizioni.
Ora vorremo collocare altre tipologie di paletti e archetti. Il mio dubbio è che leggendo la norma e le varie risoluzioni e pareri (es. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1871&id_cat=&id_dett=0 punto 8.1) oppure ( Risoluzione 14 settembre 2008 prot.84626 ) sembrerebbe che la collocazione di ogni tipologia di prodotto vada autorizzato ma trovo anomalo che non sia reperibile un elenco di prodotti già autorizzati con la assurda possibilità che n Comuni chiedano autorizzazione per lo stesso prodotto n volte (ad esempio il classico "panettone" in calcestruzzo che si trova dappertutto).
Sul Sito del ministero si trovano solo omologazioni di varie tipologie di strumenti ed anche di dissuasori ma sono perlopiù modelli a scomparsa (tipo "pilomat") mentre non trovo traccia delle autorizzazioni della miriade di tipologie di paletti e archetti parapedonali nemmeno di quelli sicuramente autorizzati, ad esempio quelli in uso nel nostro Comune.
Cercando tra le ordinanze viabilistiche in rete trovo Comuni che dispongono la collocazione dei dissuasori semplicemente citando la Risoluzione 14 settembre 2008 prot.84626 che detta indicazioni generali in merito ed altri (meno) che invece citano l'autorizzazione espressamente ricevuta dal Ministero ( e quindi ogni volta devono aspettare x mesi prima di collocare i nuovi paletti). Quale secondo voi è la procedura corretta? Che ne pensate?
Intanto, bisogna valutare l’uso che viene fatto dei manufatti che, in un caso, fungono da veri e propri dissuasori di sosta, quando, in altro caso, fungono da mera protezione parallela alla striscia continua che delimita in c.d. “passaggio pedonale” (art. 3, comma 1, n. 36 cod. strada): nel secondo caso, l’installazione di questo manufatto non abbisogna di nessuna autorizzazione, in quanto da considerare meramente funzionale alla protezione del transito pedonale. In buona sostanza, è l’Ente proprietario della strada che stabilisce la tipologia di manufatto da utilizzare per delimitare e proteggere il “passaggio pedonale”.
Altra cosa sono i “dissuasori di sosta”, che trovano specifica e chiara disciplina nell’art. 180 del regolamento di attuazione ed esecuzione dell’art. 42 del cod. strada, in quanto segnali complementari. Questi manufatti (che possono essere anche i medesimi paletti, archetti… utilizzati quali delimitatori dei “passaggi pedonali” di cui sopra, ma in questo caso non) sono soggetti ad autorizzazione ministeriale e debbono avere caratteristiche conformi a quanto specificato dal suddetto art. 180 e, una volta autorizzati, possono essere riutilizzati per altre, successive ed analoghe circostanze.
Il Ministero, valuta l’idoneità a svolgere la funzione di dissuasione della sosta e, l’Ente proprietario della strada, con l’ordinanza, ne autorizza la messa in opera, in una o più circostanze, tra le molte analoghe.
Non ritengo che ogni volta vada richiesta una nuova autorizzazione, salvo non si tratti di manufatti di diversa natura e forma da quelli previamente autorizzati che, come tali, possono essere utilizzati nei modi più vari, dall’Ente proprietario della strada (mediante ordinanza che ne autorizza la messa in opera).