Ciao Simone abbiamo un caso di questo tipo:
Una società di telefonia ci ha presentato, qualche anno fa, un progetto (tecnologico e architettonico soggetto a permesso a costruire ) per la collocazione di una stazione radio base con potenzialità superiore a 20 watt. Al momento della presentazione, è stato regolarmente acquisito il parere arpat (che era favorevole) mentre sotto il profilo edilizio non esisteva nel regolamento urbanistico una zona destinata a tali impianti per cui, è stato provveduto alla modifica del regolamento urbanistico e all’adozione di specifica convezione per la collocazione nell’area individuata della suddetta struttura.
Dopo qualche anno, ci ripresentano un nuovo progetto archittettonico, senza allegare nessun progetto tecnologico, secondo te come occorre procedere?
Ciao Simone abbiamo un caso di questo tipo:
Una società di telefonia ci ha presentato, qualche anno fa, un progetto (tecnologico e architettonico soggetto a permesso a costruire ) per la collocazione di una stazione radio base con potenzialità superiore a 20 watt. Al momento della presentazione, è stato regolarmente acquisito il parere arpat (che era favorevole) mentre sotto il profilo edilizio non esisteva nel regolamento urbanistico una zona destinata a tali impianti per cui, è stato provveduto alla modifica del regolamento urbanistico e all’adozione di specifica convezione per la collocazione nell’area individuata della suddetta struttura.
Dopo qualche anno, ci ripresentano un nuovo progetto archittettonico, senza allegare nessun progetto tecnologico, secondo te come occorre procedere?
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Mi pare di capire che il PRIMO PROGETTO non sia stato autorizzato ma tutto si sia fermato per la variante allo strumento urbanistico e che questa sia stata approvata.
Quindi adesso siamo di fronte ad una NUOVA ISTANZA (non potendosi intendere quale integrazione della domanda presentata anni prima).
In materia ricordo che si applica questa disciplina:
Dlgs 1-8-2003 n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
87-bis. Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti.
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti (*).
(*) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 5-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Con l’articolo 87-bis del decreto “incentivi elettromagnetici” del maggio scorso, i limiti per il “silenzio assenso” sono scesi da novanta a trenta giorni e, inoltre, è in ogni caso sufficiente la denuncia di inizio attività, (DIA) indipendentemente dalla potenza di emissione in singola antenna (quindi anche superiore ai 20 Watt).
Ricordo in particolare che già dal 2005 la Cassazione (Sentenza n. 33735/2005) si era pronunciata (testo completo: Sentenza n. 33735/2005):
[color=red]Deve concludersi, allora, che il provvedimento autorizzatorio e la procedura di denunzia di inizio dell'attività previsti dall'art. 87 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, hanno come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento e non è richiesta, pertanto, la necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi.
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QUINDI l'interessato dovrà presentare la DIA comprensiva degli aspetti "edilizi" e "tecnologici" utilizzando il modello B dell'allegato 13 (in allegato il documento) del Codice comprensiva dei seguenti allegati:
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.