Se un Circolo privato, che prima somministrava direttamente agli associati, intende affidare la somministrazione ad una società dovrà cessare l'attività di somministrazione e far presentare la S.C.I.A. alla società terza che assumerà la gestione? La Società "subentrante" dovrà somministrare ai soli associati? Non ho ben chiara la differenziazione tra gestione diretta e gestione da parte di terzi: questo aspetto rileva solo sotto il profilo fiscale? Il Circolo deve affidare a terzi la gestione dell'attività di somministrazione con un contratto di prestazione di servizi, visto che non si tratta di affitto ex L. 392/1978, nè di affitto di azienda?
riferimento id:52146
Se un Circolo privato, che prima somministrava direttamente agli associati, intende affidare la somministrazione ad una società dovrà cessare l'attività di somministrazione e far presentare la S.C.I.A. alla società terza che assumerà la gestione?
[color=red]Se si tratta di affidamento di somministrazione RISERVATA AI SOCI è necessaria solo una comunicazione del circolo e la notifica sanitaria dell'esercente. lo prevede il dpr 235/2001.
Se si vuole dare in gestione la somministrazione ANCHE AL PUBBLICO allora è come una nuova attività.
Circolo cessa e l'altro fa scia di avvio[/color]
La Società "subentrante" dovrà somministrare ai soli associati?
[color=red]Vedi sopra[/color]
Non ho ben chiara la differenziazione tra gestione diretta e gestione da parte di terzi: questo aspetto rileva solo sotto il profilo fiscale?
[color=red]Potrebbe rilevatre, ma è un problema che devono valutare con il commercialista.
Per l'impresa si tratta comunque di reddito da attività commerciale e non mi risulta che esistano agevolazioni fiscali specifiche. Ma potrebbero esserci.[/color]
Il Circolo deve affidare a terzi la gestione dell'attività di somministrazione con un contratto di prestazione di servizi, visto che non si tratta di affitto ex L. 392/1978, nè di affitto di azienda?
[color=red]Come credono, un contratto anche atipico che non è mera locazione nè cessione di azienda.[/color]
L'affidamento in gestione a terzi non rappresneta un rvero e proprio subingresso ma nella comunicazione deve comunque trovare spazio l'autocertificazione dei requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 e TULPS da parte del gestore. Prima del 2012, l'affidamento in gestione presupponeva che il gestore dovesse dichiarare anche i requisiti professionali.
riferimento id:52146