Data: 2019-10-28 20:33:41

Commercio su AA.PP. in forma itinerante

Nel nostro comune (superiore a 50.000 abitanti) sono state rilasciate autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
I titolari di dette autorizzazioni in pratica svolgono detta attività non itinerando (la legge regione del Lazio 33/1999 sancisce che il commercio su area pubblica in forma  itinerante può essere svolto con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo), ovvero posizionando banchetti o addirittura la merce sul suolo pubblico sostando ore ed ore nel medesimo posto in attesa dell'acquirente e non fermandosi su semplice richiesta del medesimo.

Il Comando di polizia Locale eleva sistematicamente verbali di violazioni amministrative e il SUAP, al ricevimento della seconda violazione della medesima fattispecie commessa nell'arco dello stesso anno (reiterazione specifica),  procede con il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni 20 come previsto dall'art. 29, comma 3,  del d.lgs 114/1998 richiamato in toto, anche, dall'art. 44 della L.R. Lazio.

Sistematicamente detti soggetti, sono quasi tutti extracomunitari, non provvedono mai al pagamento delle sanzioni loro contestate nei termini prescritti (ci sono soggetti che hanno a loro carico anche più di 10 violazioni).

Ultimamente il Comando di Polizia Locale è intervenuto comunicando al SUAP di procedere alla revoca delle autorizzazioni abilitanti al commercio su area pubblica in forma itinerante, in quanto detti soggetti non hanno mai oblato le violazioni loro contestate.

Quanto asserito dal Comando non convince minimamente il sottoscritto, in quanto le motivazioni per poter procedere alla revoca delle autorizzazioni relative al commercio su area pubblica sono disciplinate chiaramente dal legislatore all'art. 29,comma 4, del d.lgs 114/1998, le medesime motivazioni riguardanti la revoca sono anche disciplinate dall'art. 44 della L.R. Lazio 33/1999, che non sembra essersi discostata, nelle motivazioni,  dalle scelte del legislatore statale.

Stante la mia convinzione di  quanto sopra esposto, chiedo cortesemente un Vostro autorevole parere inteso a conoscere se:

1) vi sia margine di intervento per procedere alla  revoca dell'autorizzazione  dopo che più di una volta al medesimo soggetto  è stato applicato    il provvedimento di sospensione per giorni 20 ai sensi dell'art.29, comma 3,  del d.lgs 114/1998 );

2) Se il non aver oblato le violazioni  può comportare la revoca dell'autorizzazione ([b]in caso positivo si chiede la normativa applicabile[/b])  oppure se l'intervento deve essere limitato all'emissione dell'atto ingiuntivo e, successivamente, in mancanza del pagamento della sanzione addebitata con l'atto ingiuntivo,  attivare la procedura della riscossione coattiva;

Si chiede altresì di conoscere,  nel caso in cui venga accertato che l'attività di vendita è stata ripresa nel periodo temporale di validità della sospensione, ovvero se l'attività di vendita è stata avviata  prima della scadenza dei giorni 20 assegnati con la sospensione, sia IN TAL CASO possibile intervenire con la revoca dell'autorizzazione.

Sperano di essere stato sufficientemente chiaro, un saluto a tutti
Maurizio
 

riferimento id:52141

Data: 2019-10-30 05:18:38

Re:Commercio su AA.PP. in forma itinerante

Nel nostro comune (superiore a 50.000 abitanti) sono state rilasciate autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
I titolari di dette autorizzazioni in pratica svolgono detta attività non itinerando (la legge regione del Lazio 33/1999 sancisce che il commercio su area pubblica in forma  itinerante può essere svolto con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo), ovvero posizionando banchetti o addirittura la merce sul suolo pubblico sostando ore ed ore nel medesimo posto in attesa dell'acquirente e non fermandosi su semplice richiesta del medesimo.
[color=red]FENOMENO MOLTO DIFFUSO da reprimere!!!!!!!![/color]

Il Comando di polizia Locale eleva sistematicamente verbali di violazioni amministrative e il SUAP, al ricevimento della seconda violazione della medesima fattispecie commessa nell'arco dello stesso anno (reiterazione specifica),  procede con il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni 20 come previsto dall'art. 29, comma 3,  del d.lgs 114/1998 richiamato in toto, anche, dall'art. 44 della L.R. Lazio.
[color=red]OK[/color]

Sistematicamente detti soggetti, sono quasi tutti extracomunitari, non provvedono mai al pagamento delle sanzioni loro contestate nei termini prescritti (ci sono soggetti che hanno a loro carico anche più di 10 violazioni).
[color=red]OK, anche questo è diffuso.[/color]

Ultimamente il Comando di Polizia Locale è intervenuto comunicando al SUAP di procedere alla revoca delle autorizzazioni abilitanti al commercio su area pubblica in forma itinerante, in quanto detti soggetti non hanno mai oblato le violazioni loro contestate.
[color=red]L'oblazione (pagamento in misura ridotta) non è un dovere ... se non pagano dovete procedere con ORDINANZA INGIUNZIONE. A quel punto decorsi 30 giorni procedete con riscossione coattiva.
Non c'entra niente la revoca (peraltro inutile potendo richiedere altra autorizzazione o presentare scia anche in altra Regione o, visti i soggetti, potendo operare senza titolo).[/color]

Quanto asserito dal Comando non convince minimamente il sottoscritto, in quanto le motivazioni per poter procedere alla revoca delle autorizzazioni relative al commercio su area pubblica sono disciplinate chiaramente dal legislatore all'art. 29,comma 4, del d.lgs 114/1998, le medesime motivazioni riguardanti la revoca sono anche disciplinate dall'art. 44 della L.R. Lazio 33/1999, che non sembra essersi discostata, nelle motivazioni,  dalle scelte del legislatore statale.
[color=red]Concordiamo[/color]

Stante la mia convinzione di  quanto sopra esposto, chiedo cortesemente un Vostro autorevole parere inteso a conoscere se:

1) vi sia margine di intervento per procedere alla  revoca dell'autorizzazione  dopo che più di una volta al medesimo soggetto  è stato applicato    il provvedimento di sospensione per giorni 20 ai sensi dell'art.29, comma 3,  del d.lgs 114/1998 );
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO[/color]

2) Se il non aver oblato le violazioni  può comportare la revoca dell'autorizzazione ([b]in caso positivo si chiede la normativa applicabile[/b])  oppure se l'intervento deve essere limitato all'emissione dell'atto ingiuntivo e, successivamente, in mancanza del pagamento della sanzione addebitata con l'atto ingiuntivo,  attivare la procedura della riscossione coattiva;
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO, neanche in ipotesi in cui la legge prevedesse la decadenza che non può mai essere collegata al mancato pagamento in misura ridotta.
Occorre fare ordinanze ingiuznioni (nel MASSIMO EDITTALE) e poi procedere in esecuzione coattiva.[/color]

Si chiede altresì di conoscere,  nel caso in cui venga accertato che l'attività di vendita è stata ripresa nel periodo temporale di validità della sospensione, ovvero se l'attività di vendita è stata avviata  prima della scadenza dei giorni 20 assegnati con la sospensione, sia IN TAL CASO possibile intervenire con la revoca dell'autorizzazione.
[color=red]NO, la revoca è soggetta a stretto principio di legalità.
Gli strumenti indicati NON sono la soluzione.

Polizia locale deve fare verbali, SEQUESTRARE merce e mezzi quando possibile .... e gli uffici procedere rapidamente all'esecuzione coattiva[/color]

Sperano di essere stato sufficientemente chiaro, un saluto a tutti
[color=red]CHIARISSIMI![/color]

riferimento id:52141

Data: 2019-10-30 12:29:20

Re:Commercio su AA.PP. in forma itinerante

Grazie dell'apporto giuridico. Ne ero convinto ma i dubbi ogni tanto ci assaliscono.
un saluto

riferimento id:52141
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