Senza i COSTI DELLA MANODOPERA/PERSONALE gara annullata
[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III BIS – sentenza 25 ottobre 2019 n. 12323 [/b][/color]
Il ricorso è fondato.
La ricorrente deduce che l’aggiudicataria non ha indicato all’interno della busta relativa all’offerta economica i costi della manodopera e del personale.
Per l’art. 95, comma 10, codice dei contratti pubblici “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”, e per l’art. 83, comma 9, il soccorso istruttorio è escluso per le carenze dichiarative relative all’offerta economica e all’offerta tecnica.
[b]L’Adunanza Plenaria, nel rimettere la questione alla Corte di giustizia UE, ha precisato “che il pertinente quadro giuridico nazionale imponga di aderire alla tesi secondo cui, nelle circostanze rilevanti ai fini del decidere, la mancata puntuale indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera comporti necessariamente l’esclusione dalla gara e che tale lacuna non sia colmabile attraverso il soccorso istruttorio” e che “, ai sensi del diritto nazionale, siccome l’obbligo di separata indicazione di tali costi è contenuto in disposizioni di legge dal carattere sufficientemente chiaro per gli operatori professionali, la mancata riproduzione di tale obbligo nel bando e nel capitolato della gara non potrebbe comunque giovare a tali operatori in termini di scusabilità dell’errore”, ritenendosi poi “l’esclusione del concorrente che non abbia ottemperato all’obbligo legale di indicare separatamente i costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori, senza che possa essere invocato il beneficio del c.d. soccorso istruttorio” (Ad. Pl., 24 gennaio 2019, n. 3).[/b]
La sentenza citata evidenzia inoltre che, stante la chiara previsione delle disposizioni citate, “nessun argomento sembra sostenere la tesi secondo cui una clausola escludente potrebbe operare solo se espressamente richiamata dal bando o dal capitolato e non anche direttamente in base alla forza di una legge adeguatamente chiara, come l’articolo 95 comma 10, citato”, in quanto “se si aderisse a tale impostazione) si determinerebbe l’effetto, evidentemente contrario al generale principio di legalità, per cui sarebbe la stazione appaltante a scegliere quali disposizioni imperative di legge rendere in concreto operanti e quali no, semplicemente richiamandole ovvero non richiamandole nei bandi e nei capitolati”.
[b]È poi da rilevare che, sulla questione in esame, la Corte di Giustizia si è già pronunciata (Corte di Giustizia UE del 2 maggio 2019, n. 309/2018) statuendo che “i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione”.[/b]
[color=red][b]Posti questi principi, il ricorso deve essere accolto stante la mancata indicazione, da parte dell’aggiudicataria, dei costi della manodopera e del personale.[/b][/color]
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla la gravata aggiudicazione;
– dichiara l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra le due parti resistenti;
– dispone il subentro della società ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.