Data: 2019-10-25 12:42:10

Noleggio con conducente x scuolabus

Buongiorno, essendo titolare di scuolabus con regolare autorizzazione al noleggio con conducente e regolare iscrizione al Ren x effettuare il servizio di scuolabus presso scuole elementari posso utilizzare scuolabus in comodato o locazione forniti da altra ditta di trasporto con inserimento in libretto della loro licenza. La ditta che mi concede il bus è regolarmente iscritta al Ren.
Mi viene fatta opposizione con riferimento alla circolare del 10-07-2014 art. 94, comma 4 bis, c.d.s e art. 247-bis dpr n. 495/1992.  In definitiva, posso usare scuolabus che mi vengono concessi in locazione x il servizio di scuolabus??

riferimento id:52091

Data: 2019-10-25 20:44:24

Re:Noleggio con conducente x scuolabus

La circolare citata non riguarda la possibilità o meno dell'esercizio dell'attività con mezzi avuti in comodato o in locazione. La circolare riguarda l'applicabilità delle procedure previste dall'art. 94, comma 4-bis del C.d.S. in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea.

Tale circolare, come confermato con succesiva circolare 7839 del 13/11/2015, dispone che le procedure trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi. Quindi, le procedure di annotazione dell'utilizzazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando preclusa l'applicazione della procedura ai veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi.
In altre parole, NON si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).

Quindi, da quello che comprendeo, il tuo caso non è soggetto alle procedure dell'annotazione temporanea, tutto qua.

Un'altra cosa che mi viene in mente è nella circolare che citi c'era un riferimento al divieto del sub-comodato. Tale divieto è stato poi tolto in base a delle sentenze del TAR Lazio, vedi circolare 25018/2015

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