la presente per porLe un quesito su l'attività di persone disabili presso i centri di riabilitazione, dietro compenso pubblico ( appalto) o privato. Il quesito è se una cooperativa è obbligata ad avere l'autorizzazione ncc per le vetture utilizzate ( 9 posti compreso il conducente) a svolgere il servizio succitato con relativa iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi non di linea istituito presso la Camera di Commercio, oppure si può svolgere senza autorizzazione ncc. Si specifica inoltre che gli utenti del servizio non sarebbero soci della cooperativa, ma utenti indicati dall'Ente pubblico e da trasportare verso enti di cura prestabiliti, sempre dietro compenso.
Certi di una Sua pronta risposta si porgono distinti saluti
Può essere un’attività da regolamentare a livello locale come “autoservizi atipici”.
Il servizio di NCC si rivolge al pubblico in generale per ogni possibile destinazione o finalità di viaggio. Detto questo, è possibile ritenere che servizi di trasporto con specifici fini e rivolti a specifici soggetti, possano sfuggire al campo applicativo della legge 21/92 o quantomeno, al contingentamento della legge 21/92.
Sulle ambulanze esiste una normativa di riferimento, vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18768.msg35949#msg35949
Nel tuo caso puoi seguire l’esempio della regione Veneto con la LR 46/94, come modificata nel 2011. Certo è che accorerebbe un regolamento locale di appoggio. In sintesi, è possibile rilasciare una sorta di autorizzazione di NCC ma in deroga al contingentamento della legge 21/92. Un’autorizzazione valida solo in relazione ai tempi, ai luoghi alla finalità previste. Qua puoi scaricare una circolare sulla LR veneta:
http://www.handylex.org/regioni/veneto/norme/rv060295.shtml
Sul weB puoi trovare esemi di regolamenti per servizi atipici