Buongiorno,
si chiede un parere in merito alla possibilità di affidamento in concessione della sola autorizzazione della Farmacia Comunale nel territorio comunale , per la quale il Comune ha esercitato con delibera di Consiglio Comunale la prelazione della sede farmaceutica.
Le attività oggetto della presente concessione sono le attività e i servizi per la gestione della farmacia comunale per la sede farmaceutica di cui il titolare è il Comune.
Il gestore, prima dell’apertura al pubblico della farmacia, dovrà individuare i locali idonei e dovrà dotare gli stessi di attrezzature, beni strumentali e personale al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
In particolare, il gestore provvederà all’intestazione e pagamento delle utenze, fornitura di arredi e strumentazioni tecniche e di ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell’esercizio della farmacia, senza alcun intervento finanziario del Comune.
Buongiorno,
si chiede un parere in merito alla possibilità di affidamento in concessione della sola autorizzazione della Farmacia Comunale nel territorio comunale , per la quale il Comune ha esercitato con delibera di Consiglio Comunale la prelazione della sede farmaceutica.
Le attività oggetto della presente concessione sono le attività e i servizi per la gestione della farmacia comunale per la sede farmaceutica di cui il titolare è il Comune.
Il gestore, prima dell’apertura al pubblico della farmacia, dovrà individuare i locali idonei e dovrà dotare gli stessi di attrezzature, beni strumentali e personale al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
In particolare, il gestore provvederà all’intestazione e pagamento delle utenze, fornitura di arredi e strumentazioni tecniche e di ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell’esercizio della farmacia, senza alcun intervento finanziario del Comune.
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Sul tema vedi: http://www.astrid-online.it/static/upload/cds_/cds_992_2019_iii.pdf
Vedi ancge il TAR Lombardia (Brescia) n. 309/2016.
In sintesi:
[i]Sebbene l'art. 9, c. 1 della L. n. 475/68 è norma tutt'ora vigente e il servizio pubblico farmaceutico, di per sé, è caratterizzato da una spiccata specialità (essendo volto ad assicurare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, quindi, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista) le modalità di gestione previste dal citato art. 9 non sono tassative, posto che la legislazione successiva ne ha individuate di ulteriori e posto che, in ogni caso, non si dubita che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un Comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (c.d. in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore. È pertanto ammissibile, allo stato attuale dell'ordinamento, la scissione tra la titolarità della farmacia comunale e la sua gestione, purché l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico. Risulta pertanto ammissibile l'affidamento in concessione a terzi attraverso procedure ad evidenza pubblica, salvaguardando al contempo gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano l'istituzione del servizio pubblico farmaceutico[/i]
Quindi, in linea di massima, non vedo ostacoli