[b][size=18pt]LEGGE EUROPEA 2019 in Gazzetta Ufficiale n.245 del 18-10-2019[/size][/b]
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LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117
[color=red][b]Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. [/b][/color]
(GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019
LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018. (19G00123)
(GU n.245 del 18-10-2019)
Vigente al: 2-11-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente
legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente
legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti
legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari,
ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del
2012.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma
1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa,
ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
Art. 3
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano
essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 della direttiva (UE) 2017/1371;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il
riferimento alle «Comunita' europee» con il riferimento all'«Unione
europea»;
c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino
incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in
particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4
della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di
tentativo;
d) modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di
estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita
dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE)
2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico
servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali
fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli
interessi finanziari dell'Unione;
e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche
prive di personalita' giuridica, prevedendo espressamente la
responsabilita' amministrativa da reato delle persone giuridiche
anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea e che non sono gia' compresi nelle disposizioni del medesimo
decreto legislativo;
f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli
interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o
vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di
almeno quattro anni di reclusione;
g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli
interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di
un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato
una circostanza aggravante dello stesso reato;
h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono
gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle
sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone
giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della
direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive,
proporzionate e dissuasive;
i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di
giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1
e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonche' prevedere, ove
necessario, una o piu' delle estensioni di tale giurisdizione
contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari
europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 4
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo
all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione
della Procura europea - «EPPO»
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017,
relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata
sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare l'autorita' competente a designare, a norma
dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre
candidati al posto di procuratore europeo nonche' i criteri e le
modalita' di selezione che regolano la designazione e il relativo
procedimento;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2017/1939, l'autorita' competente a concludere con
il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero
dei procuratori europei delegati nonche' la ripartizione funzionale e
territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresi' il
procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie
modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a
costituire presso uno o piu' uffici requirenti l'ufficio per la
trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22
del regolamento (UE) 2017/1939;
c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(UE) 2017/1939, l'autorita' competente a designare i candidati al
posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte
del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonche' i
criteri e le modalita' di selezione che regolano la designazione;
d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in
materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del
pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939
in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri
di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei
procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo
regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e
l'uniformita' della politica in materia di azione penale dell'EPPO;
e) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che
prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione
al Consiglio Superiore della Magistratura e ai procuratori della
Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso
di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;
f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle
norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del
collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera
permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione;
esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione,
riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente;
diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in
ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e
alle procedure semplificate di azione penale;
g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle
norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione
dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei
confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo
delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in
particolare:
1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che
comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti
disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato
procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle
responsabilita' che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939
siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro
esecuzione;
2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui
al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento
di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore
europeo delegato;
h) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in
materia di valutazioni di professionalita' con le norme del
regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta
del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di
rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei
procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina
procedimentale nazionale in materia di valutazioni di
professionalita', facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO
e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
i) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni
processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati
svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di
procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i
delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai
delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni
in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di
informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini
e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
m) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il
procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri
Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e
presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al
procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il
procuratore delegato richiedente se:
1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e
rilevante;
2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine
fissato per motivi giustificati e oggettivi;
3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di
conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto
dal diritto nazionale;
n) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato
informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del
regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti
fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO,
astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne
l'esercizio;
o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione
delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta
gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del
regolamento (UE) 2017/1939;
p) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le
funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371,
prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale,
nonche' l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da
parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine
dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento
(UE) 2017/1939;
r) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e
ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del
regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle
disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme
interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche
l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute
nel citato regolamento (UE) 2017/1939.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate
in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a),
la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 017/1939, di tre candidati al posto di procuratore
europeo e' regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo
sono proposte al Consiglio Superiore della Magistratura da magistrati
requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione
di professionalita', anche se collocati fuori dal ruolo organico
della magistratura.
6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della
giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono
autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri
di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento
(UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria
dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio
Superiore della Magistratura che, qualora le condivida, provvede alla
designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della
giustizia perche' lo comunichi agli organi dell'EPPO.
7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura non condivide
le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui
al comma 6, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al
Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della
giustizia puo', alternativamente:
a) trasmettere al Consiglio Superiore della Magistratura una
proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo
Consiglio;
b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della
Magistratura a rivedere le proprie valutazioni.
8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b)
del comma 7, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede in
ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando
non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il
provvedimento di designazione e' comunicato a norma del comma 6.
9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi
dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 017/1939 non
si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190.
10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848
annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una
procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro
conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico e'
competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico e' stato
formato;
b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca
con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano per
l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di
procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in
Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del
regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del
giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di
sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al
tribunale in composizione collegiale e che del collegio non puo' fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di
sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di
procedura civile;
f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del
regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il giudice che ha emesso
l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del
regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il tribunale del luogo in
cui il terzo debitore ha la residenza;
h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del
regolamento (UE) n. 655/2014 e' disciplinato dall'articolo
669-terdecies del codice di procedura civile;
i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b),
e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i
procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n.
655/2014;
2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento
(UE) n. 655/2014;
l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in
materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione
necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai
fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente
applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 6
Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto
europeo e procedure di consegna tra Stati membri
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per il piu' compiuto adeguamento della normativa
nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri, apportando le opportune modifiche alla
legge 22 aprile 2005, n. 69.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69,
alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura
di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei
motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non
esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati
dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di
assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia
dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1 e dal considerando (12) della decisione quadro,
tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti
fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e
di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di
procedura penale;
b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione
dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che
si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o
multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro
se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la
consegna del ricercato.
4. In sede di esercizio della delega in conformita' ai criteri di
cui al comma 3, lettera a), possono essere apportate anche le
opportune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 18 e
18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come rispettivamente
modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo.
5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1. La
corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato
d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o
di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della
sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita',
della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze
sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare
pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la
legge italiana, puo' validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un
diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso
fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione,
della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede
i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati
terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa
esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della
Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto
del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo
equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
dall'articolo 2 del protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a
Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione
in materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga
sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore
di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la
persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18
quando il reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore
nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta'
personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o
quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede
differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il
soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti,
il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando
nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e' previsto
l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e'
estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la
giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri
dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata
gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa
piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha
emesso la condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato
emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata
la prescrizione del reato o della pena;
o) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
p) se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o
madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo
che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un
procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento
restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di
eccezionale gravita';
q) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato
d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
r) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge
italiana di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento
dell'azione penale;
s) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la
consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano»;
b) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1.
La corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:
a) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto
europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un
procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato
d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di
emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
c) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino
italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che
legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel
territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale
pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al
suo diritto interno».
6. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai
compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 7
Principi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della
direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine
degli azionisti
1. Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della
direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019,
n. 49, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla
disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti
alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneita' degli
esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformita'
alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione, alle
disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche'
alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia;
b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero
5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle
procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che
disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle
autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni
amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a
2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di
euro.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari
europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello
sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell'Unione europea
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2017/1852;
b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli
obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in
caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e
dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla
modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare
attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto
conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui
alla lettera b);
d) fissare i principi e le modalita' di interazione con i
procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale
attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con
particolare riferimento alle facolta' di cui all'articolo 16 della
medesima direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari
europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui
a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di
cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la
direttiva 2003/71/CE
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno
2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrita' dei
mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli
investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e
alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali
norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili
disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di
sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai
titoli;
c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94
e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla
CONSOB per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE)
2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del
medesimo regolamento;
d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni
vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129,
l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le
offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale,
nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un
importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un
massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessita' di
garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonche'
la proporzionalita' degli oneri amministrativi per le imprese
interessate;
e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facolta'
prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento
(UE) 2017/1129, quando l'Italia e' Stato membro d'origine ai fini del
predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalita' degli
oneri amministrativi a carico degli emittenti;
f) prevedere l'attribuzione della responsabilita' delle
informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale
supplemento, nonche', quando applicabile, in un documento di
registrazione o in un documento di registrazione universale,
all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o
controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei
casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi,
prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei limiti di
quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilita' dell'autorita'
competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente
a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del
citato regolamento;
g) designare la CONSOB quale autorita' competente ai sensi
dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che
possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso,
anche ai fini della cooperazione con le autorita' competenti degli
Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi terzi e
con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo
regolamento;
h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni
amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni
elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo
conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento
medesimo, nonche' nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi
previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano
l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;
i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente
al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del
regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a
diritto di impugnazione in conformita' all'articolo 40 del medesimo
regolamento;
l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in conformita' a quanto previsto in materia di segnalazione delle
violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 10
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni
monetari
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno
2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina
del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, anche
attraverso l'adeguamento della normativa nazionale relativa alla
revisione legale dei fondi comuni di investimento per gli aspetti di
rilevanza, assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore e di tutela dell'integrita' dei mercati finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che
lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel
medesimo regolamento;
c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del
regolamento (UE) 2017/1131, affinche' le autorita' di vigilanza e di
settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di
vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni
ai sensi del medesimo regolamento;
d) prevedere che le autorita' di cui alla lettera c) possano
imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal
titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari,
secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi
previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) 2017/1131.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure
di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla
normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e
alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)
n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009
del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la
decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e
della semplificazione normativa
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti
legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla
normativa nazionale sulla sanita' delle piante, alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017,
nonche' a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti
in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della
vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le
pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto
con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base
delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia,
apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza
giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo
conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i
termini procedimentali;
e) individuazione delle autorita' competenti, degli organismi
delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento
(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della
protezione delle piante dagli organismi nocivi;
f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano
definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le
responsabilita', le procedure e le risorse finanziarie da mettere a
disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in
applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, gia' punti di
entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche
sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare
applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della
protezione delle piante dagli organismi nocivi;
h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per
il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le
strutture e le risorse necessarie, nonche' dei laboratori ufficiali
di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi,
prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e
prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture
di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le
necessarie dotazioni e risorse;
m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle
informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere
compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione
delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento
(UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni
medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
presente comma;
o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai
decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di
eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale,
di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento
dell'importo complessivo;
p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni
nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonche' di quelle
che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.
Art. 12
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)
n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.
652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009
del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti
(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la
decisione 92/438/CEE del Consiglio
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale
al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo
2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa
delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e
riordino di quelle residue;
b) fermo restando che il Ministero della salute e' designato
quale autorita' unica di coordinamento e di contatto, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie
locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625,
deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente
modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi
geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo
regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle
menzionate autorita' competenti;
c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di
coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE)
2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di
comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai
sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel
rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera
b) del presente comma;
d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale
autorita' unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei
settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e),
f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale
autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di
impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono
incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni
commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1
dello stesso regolamento, nonche' nei settori di cui al medesimo
articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai
controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme
di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio
di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai
sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei
settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente
comma;
f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la
normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e
sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea
e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della
salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformita'
alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da
102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e
procedure;
g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194, in coerenza con le modalita' di finanziamento dei
controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in
conformita' alle norme contenute nel capo VI del titolo II del
regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorita'
competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli
ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di
migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai
quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione
frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni
strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE)
2017/625;
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione
di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravita' delle violazioni medesime.
Art. 13
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che
modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle
emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione
(UE) 2015/1814, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica
della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti
dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto
aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di
una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e
della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel
sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2018, il Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' a dare attuazione anche agli
atti di cui al comma 2 e a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i principi e
criteri direttivi specifici di cui al comma 4.
2. Con i medesimi decreti legislativi adottati ai sensi del comma
1, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure e i
termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
delle competenti Commissioni parlamentari, anche le disposizioni
necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonche' per l'attuazione della
decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 ottobre 2015.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura
organizzativa dell'autorita' nazionale competente di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del
miglioramento, della complessita' e della specificita' dei compiti da
svolgere, che richiedono la disponibilita' di personale dedicato, e
tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei
provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita';
b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti
nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra (European union emissions trading system - EU ETS) allineando e
integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione
europea e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al
fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di
consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni
amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al
miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di
prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto
delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema
europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
e) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e
coordinamento delle residue disposizioni del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza
pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle
aste delle quote di emissione.
Art. 14
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in
attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE)
2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con
particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilita'
estesa del produttore;
2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il
riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come
ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche'
delle procedure e delle norme di sicurezza;
3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di
tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli, dei veicoli fuori uso e
dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare
riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei
centri di raccolta;
4) individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo
dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle
migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il
recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-bis della
direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) prevedere specifiche modalita' semplificate per la raccolta
dei rifiuti di pile portatili e accumulatori non derivanti
dall'attivita' di enti e imprese;
3) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove
disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), valutando la possibilita' di
realizzare un sistema unico di gestione;
c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della
direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai
sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto
dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) adeguare lo schema di responsabilita' estesa alle nuove
disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al
riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;
3) individuare misure per la promozione e la semplificazione
del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei
loro componenti, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti;
4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base
volontaria, «uno contro zero» dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte
di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
5) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli
impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonche' le relative
modalita' di controllo;
6) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici
incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche
prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti
nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE)
2018/850 nonche' la semplificazione del procedimento per la modifica
degli allegati tecnici;
b) adottare una nuova disciplina organica in materia di
utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire
il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della
direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze
tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative
del settore;
3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme innovative
di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze
nutrienti e in particolare del fosforo;
4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni
di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di
gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno
dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla
chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di
prossimita' e di autosufficienza;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e
di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti
tecnici di tipo prestazionale;
d) definire le modalita', i criteri generali e gli obiettivi
progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850
in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in
discarica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della
salute.
Art. 16
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a seguire, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma
1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del produttore,
in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della
direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE)
2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento
nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della
concorrenza nonche' del ruolo degli enti locali;
2) definire i modelli ammissibili di responsabilita' estesa per
i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure
omogenee per il riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto
obbligato della filiera;
4) definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di
applicazione e le modalita' di determinazione in relazione alla
copertura dei costi di gestione, nonche' prevedere adeguati sistemi
di garanzia;
5) nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere
l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione
da parte dei sistemi di responsabilita' estesa autorizzati, in
condizioni di parita' tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta
all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto
conseguimento dell'obiettivo fissato;
6) prevedere, nell'ambito della responsabilita' estesa,
l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione e di informazione
univoche, chiare e immediate, ai fini della promozione e dello
sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata, di riutilizzo e
di recupero dei rifiuti;
7) disciplinare le attivita' di vigilanza e controllo sui
sistemi di gestione;
8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi
di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;
b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilita'
informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:
1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro
elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle
imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo
professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantita', alla
natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali
ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle
operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi
del Registro sono posti a carico degli operatori;
2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei dati, mediante
specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri
di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei
rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro
elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior
efficacia delle attivita' di controllo;
3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi
di sostenibilita' ambientale ed economica per migliorare le strategie
di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti
collegati alla gestione dei rifiuti;
4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di
semplificazione e di proporzionalita';
5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle
autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro
elettronico nazionale;
6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo
agli adempimenti di tracciabilita', secondo criteri di adeguatezza e
di proporzionalita' in funzione dell'attivita' svolta, della
pericolosita' dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
7) garantire l'accesso al Registro elettronico in tempo reale
da parte di tutte le autorita' preposte ai controlli;
c) riformare il sistema delle definizioni e delle
classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e
all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e
modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformita' sul piano
nazionale;
d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di
incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare
le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva
(UE) 2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della
direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque
una gestione piu' oculata degli stessi da parte degli utenti;
2) individuare uno o piu' sistemi di misurazione puntuale e
presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una
tariffa correlata al principio «chi inquina paga»;
3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui
all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;
e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di
rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della
direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6),
della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina
di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere
rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori
tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le
quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data,
nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri
generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla
direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla
raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208,
209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia
dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e
misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e
lo scambio di beni riutilizzabili;
g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in
materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE)
2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
numero 19), della medesima direttiva, prevedere che entro il 31
dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato
su tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a favorire la
qualita' dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli
impianti di trattamento nonche' lo sviluppo di sistemi di controllo
della qualita' dei processi di compostaggio e di digestione
anaerobica, predisponendo altresi' sistemi di promozione e di
sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo
dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei
sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di pratiche di
compostaggio di prossimita' come quello domestico e di comunita' e
l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprieta' di
biodegradabilita' e compostabilita', che rispettano gli standard
europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici,
assicurando la tracciabilita' di tali flussi e dei rispettivi dati,
al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi
nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
imballaggi;
i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei
rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri
3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la
modalita' di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e
lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra;
disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come attivita'
non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni
metodi di misurazione dei flussi;
l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di
pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche
all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione,
del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione,
del 18 dicembre 2014;
m) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di
gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive
dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva
del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e
del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare
quelli autorizzatori e quelli normativi;
2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non
normative;
3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione
tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari
di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della
tempestivita' della decisione finale;
4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti
attuativi, evitando in particolare che sia prevista l'emanazione di
atti dei quali non sia certa la vincolativita' del contenuto o sia
comunque incerta la misura della vincolativita';
5) con riferimento alle competenze dello Stato:
5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni
per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello
nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di Governo
territorialmente piu' circoscritti a raggiungere efficacemente gli
obiettivi;
5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni
volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di
calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il
territorio nazionale, anche in riferimento ai sistemi di misurazione
puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e alla raccolta
differenziata dei rifiuti;
5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti
minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208,
215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della
gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della
pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e
criteri, nonche' di casi in cui promuovere la realizzazione di
gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali
devono essere considerate la conformazione del territorio e le
caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre
quanto piu' possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare
adeguatamente le potenzialita' degli impianti esistenti;
5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di
verifica dei contenuti dei piani regionali nonche' della loro
attuazione;
5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del
sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle
funzioni e alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla legge;
6) con riferimento alle competenze delle regioni:
6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della
gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come
specifica responsabilita' regionale, che deve essere esercitata senza
poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel
rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare
la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;
6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per
garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti
ottimali nonche' sull'istituzione e sulla concreta operativita' dei
relativi enti di Governo, fatta salva la facolta' di cui all'articolo
200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento
e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di
criteri ambientali oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico,
la saturazione del carico ambientale e l'assenza di adeguate
infrastrutture d'accesso;
7) con riferimento alle competenze delle province e delle
citta' metropolitane:
7.1) prevedere la possibilita' che l'organizzazione del
servizio sia affidata alla provincia o alla citta' metropolitana, se
l'ambito ottimale e' individuato con riferimento al suo territorio;
7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge
7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in
materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;
8) con riferimento alle competenze dei comuni:
8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in
base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;
8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia
di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo:
prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e, ove occorra,
provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che
l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori
dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate
all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi
in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e degli enti
di Governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per
l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
prevedendo altresi' la possibilita' di giovarsi di strutture
amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo
poteri adeguati allo scopo;
10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come
risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
n) disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti,
come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di
demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente
simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE)
2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli
affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il
recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I
medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1,
lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
Art. 17
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa
alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle
disposizioni superate;
b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di
armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione delle navi da passeggeri;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a
15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla
lettera c) in materia di navi da passeggeri;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti
amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 18
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione
delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni
necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione
delle disposizioni incompatibili;
b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di
identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva
98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla
registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che
effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della
Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre
1999;
d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme in materia di conteggio
e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri
nonche' di formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in
partenza, la cui violazione possa compromettere la sicurezza della
navigazione;
e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a
15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d), in materia di conteggio e di registrazione delle persone
a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati
membri;
f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti
amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' di
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da
porti degli Stati membri.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 19
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita'
veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la
direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema
di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui
sinistri marittimi;
b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo
2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le
norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa
delle disposizioni superate;
c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della
navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da
passeggeri adibite a servizi di linea;
d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a
15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla
lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci
da passeggeri adibite a servizi di linea;
e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti
amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 20
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva
2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom,
anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di
riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al
riordino e all'armonizzazione della normativa di settore, con
abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in
particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresi' il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o
integrazione;
b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e
l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi
delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione
della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su
dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati
dalla direttiva 2013/59/Euratom;
c) prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e
importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori,
trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di
registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e
quantita' di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
d) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle
procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di
sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in
caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e
radioprotezione per il trasporto;
e) prevedere il mantenimento, ove gia' previste dalla normativa
nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della
popolazione piu' rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla
direttiva 2013/59/Euratom;
f) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni
mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la
registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure
mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la
gestione delle apparecchiature nonche' la disponibilita' di
dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresi' una chiara
identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilita'
dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento al medico,
all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi
carico della responsabilita' clinica per le esposizioni mediche
individuali in accordo con i requisiti nazionali;
g) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle
responsabilita' delle figure professionali coinvolte nella protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo
coerenza e continuita' con le disposizioni del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230;
h) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei
procedimenti autorizzativi;
i) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla
direttiva 2013/59/Euratom, garantire i piu' alti livelli di salute
per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti,
comprese quelle cosmiche;
l) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione
dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di
definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonche' di
conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
m) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative
di nuova istituzione al finanziamento delle attivita' connesse al
miglioramento delle attivita' dirette alla protezione dell'ambiente,
dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti;
n) adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di
quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze
di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri,
recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda
adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento
tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di
interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni
pianificate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza
modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste
dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri
per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del
lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 21
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi
in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno,
tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di
zone di conflitto o ad alto rischio
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e
delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale
autorita' nazionale competente, responsabile dell'applicazione
effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione
di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli
importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano
agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento,
nonche' di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con
la Commissione europea, con le autorita' doganali e con le autorita'
competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a
13 del medesimo regolamento;
b) definizione delle modalita' dei controlli ex post di cui alla
lettera a) del presente comma, in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
c) istituzione, presso l'autorita' nazionale competente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un
Comitato per il coordinamento delle attivita', allo scopo di
assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE)
2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni
coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le attivita'
anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea
entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche circa le
misure correttive e le relazioni riguardanti gli obblighi di audit
svolti da soggetti terzi indipendenti, in conformita' alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;
d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate
alla gravita' della violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle
sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti
legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di
controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella
misura del 50 per cento dell'importo complessivo.
Art. 22
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il
codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE)
2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione
alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice
doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni
del regolamento (UE) n. 952/2013
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della
Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il
seguente criterio direttivo specifico: rivedere le disposizioni
legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il
coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di
allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia
doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa,
l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura
prevista dai commi 1 e 2 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 3, puo' emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 23
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme
introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine
di minimizzare gli oneri a carico della collettivita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Art. 24
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che
abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre
2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni
nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle
disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di
solidarieta' previsti dallo stesso regolamento e per la definizione
di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche
nelle zone emergenti e isolate;
b) individuazione delle modalita' tecniche e finanziarie per
l'applicazione delle misure di solidarieta' in caso di emergenza del
sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento
(UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti,
nell'applicazione del meccanismo di solidarieta', siano affidati ai
gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas
interessati;
c) individuazione dei criteri per la determinazione delle
compensazioni economiche per le attivita' connesse all'attuazione
dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base
delle indicazioni fornite dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente per gli aspetti di competenza;
d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate
e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 25
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile
2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire
i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma
1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo
49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa
direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato
membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le
sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e
nelle acque territoriali italiane.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e
delle finanze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 26
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione
della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano
adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e
sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel
rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al
raggiungimento della parita' salariale tra uomo e donna e
contrastando ogni forma di discriminazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom
(termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016,
recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della
Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio
2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole
nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori
dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle
imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);
3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine
degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 10 giugno 2019);
4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
(termine di recepimento: 6 luglio 2019);
5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017,
sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale
nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);
6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);
7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 21 dicembre 2019);
8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE
del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni
per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva
1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine
di recepimento: 21 dicembre 2019);
10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che
abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio
2020);
12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017,
che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per
quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore
aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di
beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31
dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018,
recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva
2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale
del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il
profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse
emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 10 gennaio 2020);
18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine
di recepimento: 10 marzo 2020);
19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 5 luglio 2020);
21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 5 luglio 2020);
22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);
23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione
delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020);
25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020
per i punti da 5 a 10 dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato);
26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 24
febbraio 2020).
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19G00123/sg