Nel caso di una pratica SUAP, per l'apertura di un nuovo albergo, al fine della classificazione dell'albergo, si deve verificare la rispondenza dei requisiti previsti dal regolamento regionale n°47 del 2018 ( allegato C).
Il punto 2.9, del suddetto allegato c, prevede locali comuni a servizio della clientela; nello specifico trattandosi di albergo a due stelle, si chiede se la sala ristorante ad uso esclusivo della clientela dell'albergo può ritenersi sufficiente?
Faccio sintesi ad uso di tutti i lettori.
L’art. 20 del regolamento dispone:
[i]2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;
b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione,
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
d) almeno un locale ad uso comune;
e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.
[/i]
I requisiti minimi necessari sono indicati all’art. 20 del regolamento ai quali si aggiungono quelli obbligatori per la classificazione ad 1 stella dell’allegato C. Gli altri requisiti dell’allegato sono necessari per il conseguimento di 2 o più stelle.
Per esempio, dalla lettura della LR, del Reg. e dell’allegato, si comprende che un albergo a una stella può anche solo offrire pernottamento letti senza colazione né ristorazione (è sufficiente un punto ristoro anche con distributori automatici).
Quindi, dall’art. 20 sappiamo che occorre un “locale di uso comune”. All’allegato C punto 2.9 si trova la voce “Locali comuni di ricevimento e soggiorno a servizio della clientela” (uno specifico uso di carattere comune).
Vedendo successivamente, la zona “ricevimento e soggiorno” essendo prevista in ogni caso, trova disciplina per tutte le classificazioni: nel caso di 1 stella, è prevista una voce specifica senza misure minime e con la precisazione che può coincidere con la sala ristorazione/bar. Dal due stelle in su, tale specificazione non è più riportata e sono riportate delle misure minime. Sembrerebbe quindi (dal 2 stelle in su) che il soggiorno/ricevimento debbano avere dei locali esclusivamente dedicati.
Tuttavia, andando a incrociare con altre voci, la cosa diventa più difficile da interpretare. Vedendo le voci 2.10, 2.11, 2.12 si comprende che, ad esempio, il ristorante è posto in locale separato e distinto dagli altri locali comuni solo nel caso del 5 stelle e le sale separate per il soggiorno e lo svago le devono avere solo i 4 e 5 stelle.
Anche la parentesi inserita nella voce 2.9.2 “esclusa l'eventuale sala ristorante e il bar se accessibili anche ai non alloggiati” ci dice che non concorrono alla consistenza dei locali comuni la eventuale sala risto/bar aperta al pubblico (anche ai non alloggiati). Ergo, la sala risto/bar dedicata agli alloggiati è inclusa.
Quindi, alla fine, benché l’allegato sia scritto in modo poco chiaro, ritengo che ci può essere promiscuità di utilizzo considerando i vari usi che la zona soggiorno può avere. Il soggetto potrà indicare che ha a disposizione un locale a uso comune delle misure minime necessarie (solo nel caso di 1 stella può omettre le misure). Dipenderà dalla gestione se e quando offrire ristorazione.
In ogni caso è verificata anche la vove n. 1.6.2 (colazione in sala comune). Anche da questa ultima voce si comprende che , almeno per il 2 stelle, le cose stanno così