Buongiorno,
prima dell'entrata in vigore della nuova Legge Regionale sul commercio, abbiamo avviato la procedura prevista dagli artt. 40 bis e 40 quinquies LR n. 28/2005 per la revoca di una scia commercio ambulante aree pubbliche per durc irregolare
A inizio novembre 2018 abbiamo provveduto alla sospensione del titolo, possiamo procedere con la revoca???
Grazie e a presto!
Ciao Simone,
puoi darmi una risposta veloce ;)!
Grazieee!
Ciao Simone,
puoi darmi una risposta veloce ;)!
Grazieee!
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Certto, decadenza art. 127
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
la revoca/decadenza prevista anche dalla LR 62/2018, quindi direi che potete procedere. L'appiglio al quale potrebbe appellarsi il soggetto è che in base allo [i]ius superveniens[/i] più favorevole ("[i]favor rei[/i]" - un po' di latino fa chic) della LR 62/18 avrebbe dovuto essere consentito allo stesso esercitare l'attività in attesa della possibile conformazione: [i]se avessi lavorato avrei potuto pagare il mio debito e non mi avresti revocato l'abilitaizone[/i]. In ogni caso, visto cone non è stato fatto, ritengo ragionevole procedere comunque alla "decadenza" dopo i 180 gg dalla contestazione della irregolarità contributiva. La LR 62/2018 parla di decadenza e non di revoca.
riferimento id:51972