Data: 2019-10-17 10:10:20

Art. 37 LR 23 novembre 2018, n. 62

Ciao,
mi confronto con voi in merito all'oggetto. Leggo, nell'art. citato, che da aprile 2019 è stato eliminato il riferimento al dante causa per quanto relativo al computo del''anzianità di iscrizione al registro imprese.
Se dunque vendo la mia attività di commercio su aree pubbliche esercitata come ditta individuale, l'acquirente non può vantare la data della mia iscrizione come ditta ind. al registro delle imprese.
Se invece conferisco la mia attività di commercio su aree pubbliche esercitata come ditta individuale in una società, ugualmente tale società non potrà vantare la data della mia iscrizione come ditta ind. al registro delle imprese?
Spero di essere stata chiara....
grazie

riferimento id:51959

Data: 2019-10-18 11:56:09

Re:Art. 37 LR 23 novembre 2018, n. 62

La trasmissione dell'anzianità di iscrizione al RI era un parametro venuto fuori con l'intesa del 2012 e con i relativi criteri elaborati dai documenti unitari delle Regioni. Senza giraci intorno, la somma di anzianità al RI a prescindere dalla presenza o meno nel mercato, era uno dei parametri di favore affinché gli operatori esistenti si vedessero riassegnare le concessioni ai bandi dodicennali.
Ora tale somma di anzianità non c'è, quindi è vero quello che dici, ma è vero anche che non servirebbe più a nulla. Ora siamo tornati alla situazione pre-Bolkestein e quindi l'operatore "uscente" non esiste più perché non esistono più i bandi a cadenza periodica. Il concessionario vedrà rinnovarsi automaticamente la concessione e quando venderà l'azienda traslerà all'avente causa solo l'anzianità di presenza nel mercato.

E' rimasto in vigore l'art. 93:
[i]Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.[/i]

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