Buongiorno, sono della provincia di Rovigo, e ho il seguente caso da sottoporvi. Un'impianto stradale di carburanti è stato collaudato nel gennaio 2017 mediante procedura SUAP ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 160/2010. Il collaudo è stato inviato ai vari enti preposti alle verificche di competenza e, trascorsi i 90 giorni previsti, non essendoci stati interventi di verifica, la pratica è stata chiusa positicamente con atto definitivo trasmesso ai medesimi enti, tra i quali l'agenzia delle dogane. Alcuni mesi fa, in occasione di un subentro, l'Agenzia delle Dogane mi chiedeva di eseguire il collaudo a detto impianto poichè secondo la loro interpretazione non era stato eseguito il collaudo da apposita commissione come da art. 9 L.R. Veneto 23/2003. A tale richiesto ho risposto comunicando che la ditta si è avvalsa della procedura prevista dal SUAP e che il D.P.R. 160/2010 è norma di rango superiore alla L.R. e pertanto la procdura del collaudo non è più prevista anche alla luce di quanto disposto dal D.Lgs 222/2016 che tra i regimi amministrativi non precede procedure di collaudo. Tutto tace fino a una settimana fa quando la ditta titolare dell'impianto mi chiede il collaudo via SUAP. Telefono alla ditta incaricata e spiego che per me l'impianto è da ritenersi collaudato, loro mi dicono che desiderano un collaudo fatto dalla commissione perchè l'Agenzia delle Dogane gli rompe le scatole e in confidenza mi dicono che in sede di cambio di gestione sono riusciti a spuntarla perchè la ditta ha fatto notare alla'Agenzia delle dogane che pur a conoscenza della possibilità di fare verifiche o segnalare anomalie entro 90 giorno dal ricevimento del collaudo, non hanno fatto nulla. Tuttavia ora l'Agenzia torna all'attacco e chiede alla ditta di attivarsi per il collaudo cosidetto con commissione. Chiaritomi per telefono ho comunque risposto alla ditta che per questo Comune l'impianto risulta collaudato aggiungendo che, se la ditta desiderava eseguire un nuovo collaudo incaricasse pure un proprio tecnico di fiducia. Un paio di giorni fa mi telefona una funzionaria della Regione, in merito alla questione perchè ha ricevuto copia della missiva da parte della ditta che chiede spiegazioni in merito. Mi fa i complimentio per quanto riportato ma secondo lei, alla luce dell'attuale normativa, in Veneto i collaudi devono ancora eseguirsi con la commissione perchè prevale quanto disposto dalla L.R. 23.2003. Gli spiego il caso (gli prospetto che non sono d'accordo con il sistema della commissione di collaudo) e gli pongo la domanda se dovessi dichiarare decaduto o revocare il precedente collaudo che è stato accettato da tutti gli enti preposti. Non sa rispondermi. Ritorna sulle sue posizioni dicendomi che comprende le mie argomentazioni normative, ma nel Veneto si fa ancora così e ci sono delle sentenze in merito. Concludo la telefonata invitandola a inviarmi quando può le sentenze citate. Cosa mi consigliete di fare?
riferimento id:51957
Buongiorno, sono della provincia di Rovigo, e ho il seguente caso da sottoporvi. Un'impianto stradale di carburanti è stato collaudato nel gennaio 2017 mediante procedura SUAP ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 160/2010. Il collaudo è stato inviato ai vari enti preposti alle verificche di competenza e, trascorsi i 90 giorni previsti, non essendoci stati interventi di verifica, la pratica è stata chiusa positicamente con atto definitivo trasmesso ai medesimi enti, tra i quali l'agenzia delle dogane. Alcuni mesi fa, in occasione di un subentro, l'Agenzia delle Dogane mi chiedeva di eseguire il collaudo a detto impianto poichè secondo la loro interpretazione non era stato eseguito il collaudo da apposita commissione come da art. 9 L.R. Veneto 23/2003. A tale richiesto ho risposto comunicando che la ditta si è avvalsa della procedura prevista dal SUAP e che il D.P.R. 160/2010 è norma di rango superiore alla L.R. e pertanto la procdura del collaudo non è più prevista anche alla luce di quanto disposto dal D.Lgs 222/2016 che tra i regimi amministrativi non precede procedure di collaudo. Tutto tace fino a una settimana fa quando la ditta titolare dell'impianto mi chiede il collaudo via SUAP. Telefono alla ditta incaricata e spiego che per me l'impianto è da ritenersi collaudato, loro mi dicono che desiderano un collaudo fatto dalla commissione perchè l'Agenzia delle Dogane gli rompe le scatole e in confidenza mi dicono che in sede di cambio di gestione sono riusciti a spuntarla perchè la ditta ha fatto notare alla'Agenzia delle dogane che pur a conoscenza della possibilità di fare verifiche o segnalare anomalie entro 90 giorno dal ricevimento del collaudo, non hanno fatto nulla. Tuttavia ora l'Agenzia torna all'attacco e chiede alla ditta di attivarsi per il collaudo cosidetto con commissione. Chiaritomi per telefono ho comunque risposto alla ditta che per questo Comune l'impianto risulta collaudato aggiungendo che, se la ditta desiderava eseguire un nuovo collaudo incaricasse pure un proprio tecnico di fiducia. Un paio di giorni fa mi telefona una funzionaria della Regione, in merito alla questione perchè ha ricevuto copia della missiva da parte della ditta che chiede spiegazioni in merito. Mi fa i complimentio per quanto riportato ma secondo lei, alla luce dell'attuale normativa, in Veneto i collaudi devono ancora eseguirsi con la commissione perchè prevale quanto disposto dalla L.R. 23.2003. Gli spiego il caso (gli prospetto che non sono d'accordo con il sistema della commissione di collaudo) e gli pongo la domanda se dovessi dichiarare decaduto o revocare il precedente collaudo che è stato accettato da tutti gli enti preposti. Non sa rispondermi. Ritorna sulle sue posizioni dicendomi che comprende le mie argomentazioni normative, ma nel Veneto si fa ancora così e ci sono delle sentenze in merito. Concludo la telefonata invitandola a inviarmi quando può le sentenze citate. Cosa mi consigliete di fare?
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SINTESI:
1) l'Agenzia delle Dogane ha torto
2) La funzionaria regionale ha torto
3) non è possibile convocare Commissione perchè non esiste più (fra l'altro anche in base al TUEL è soppressa)
4) la competenza a definire le procedure è del COMUNE e non di tizio, caio, sempronio (tutti bravi a dettare regole al prossimo invitandolo a violare le norme di semplificazione)
SINTESI:
Niente vieta all'Agenzia delle Dogane di fare un sopralluogo. Ha bisogno che lo convochi il Comune? ci vadano e facciano le verifiche (fa parte dei loro compiti).
Ovviamente fagli presente che se anche fosse stata convocata la Commissione non vi sarebbe stato riconoscimento di gettoni di presenza.
Il DPR 160/2010 è norma nazionale che prevale su quelle regionali, si è pronunciata la Corte Costituzionale (non tizio, caio, sempronio) .... e il dls 222 non ha detto niente perchè niente vi era da dire e niente vi è da dire, essendo talmente pacifico che ....
Che Paese l'Italia, fai una norma di semplificazione e si scatena il mondo per chiedere che venga complicata ... che ci piace di più l'altro sistema.
Grazie mille per la sollecita risposta. Mi ha confortato di avere operato nella maniera giusta. Purtroppo da una mia piccola indagine ho scoperto che in Veneto pochissimi Comuni applicano la procedura di collaudo prevista dall'art. 10 del D.P.R. 160, la maggior parte utilizza ancora la commissione facendo proprio il detto "si è sempre fatto così".
riferimento id:51957Non voglio annoiarvi, ma a seguito della mia richiesta rivolta alla ditta di procedere con collaudo quindicennale da eseguirsi con le modalità previste dall'art. 10 del D.P.R. 160/2010 ho ricevuto la seguente risposta:
[size=8pt][font=verdana][font=arial][font=courier]"Spett.le Comune di Lendinara
Sportello Unico Attività Produttive
Oggetto: istanza di collaudo verifica idoneità tecnica 15le impianto stradale di distribuzione carburanti ad uso pubblico XXXX sito a Lendinara. Risposta a vostra comunicazione.
Come già discusso telefonicamente ormai mesi fa con il Vs. geom. Maragno, e come successivamente chiarito al medesimo funzionario comunale dalla Dr.ssa XXX della Regiona Veneto, la competenza in materia di commercio è della regione, per cui la norma applicabile è la L.R. 23/2003, norma che disciplina gli impianti stradali di distribuzione carburanti, conseguentemente anche il collaudo petrolifero vedasi art. 9, specificatamente il comma 2 per la verifica 15le, non è il D.P.R. 160/2010, come sostenuto dal funzionario comunale.
Alla luce di quanto sopra, anche il "collaudo" effettuato in data 25.01.2017, non ha alcuna validità, in quanto gli aspetti tecnici oggetto di verifica 15le non sono stati verificati dai funzionari degli Enti appartenenti alla Commissione di collaudo, difatti alla richiesta di parere dedicato nessun Ente ha risposto, e l'amministrazione comunale ha ritenuto di procedere con il silenzio-assenso.
Inoltre sia la domanda del 2017 presentata dall'ing. XXX, che quella agli atti del 1.10.2019 presentata da noi, per conto della nostra committente ditta XXX, nessuno ha richiesto di avvalersi della semplificazione dettat dal D.P.R. 160/2010 succitato, come invece si aserisce nella nota Prot. del 14.10.2019. L'amministrazione comunale ha anche agli atti una nota delle doganenella quale si fa riferimento alla necessità di procedere a collaudare regolarmente l'impianto, ai sensi della L.R. 23/2003. Per quanto suesposto, già ampiamente dibattuto con il geom. Maragno senza che nulla cambi, si invita l'Amministrazione comunale a procedere a convocare la commissione di collaudo, in quanto non è prevista dall'ordinamento una procedura diversa, come quella auspicata dal tecnico comunale nell'ultimo capoverso della nota del 14.10.2019.
Abbiamo già fornito deelle copie dei verbali di collaudo fatti dal Comune di Rovigo, che applica la norma corretta, visto che oggi al telefono il segretario comunale parlava del comune di Padova si trasmette quanto scaricabile dal sito medesimo, domanda di collaudo, con estremi nominativi, asseverazione fatta per la messa in esercizio delle modifiche petrolifere, e informativa sulla materia.
Sperando che quanto succitato serva a procedere con la convocazione regolare della Commissione, si resta in attesa della riapertura del procedimento telematico.
26.11.2019 Il Tecnico incaricato XXX per la ditta XXX".[/font][/font][/font][/size]
Premetto che sia io che il segretario comunale siamo stati oggetto di alcune telefonate da parte della ditta con la richiesta di collaudo con commissione. Io ho sempre risposto al medesimo modo e cioè che per me la procedura da seguire è quella che ho indicato nella nota del 14.10 e cioè art. 10 D.P.R. 160/2010; il segretario non conoscendo perfettamente la materia si è districato al telefono cercando di fare riferimento al Comune di Padova interpretando erroneamente la asseverazione riportata nel sito di tale comune per le modifiche da apprortare ad un impianto, come una procedura di autocollaudo...
La patata calda rimane ora nelle mie mani: sto procedendo nella maniera corretta oppure devo convocare la Commissione prevista dalla L.R. 23/2003?
Infine, permanendo della mia idea che vada correttamente applicato l'art. 10 del D.P.R. 160/2010, posso essere citato per danni? Considerato che al telefono mi hanno minacciato di ciò per eventuale chiusura impianto?
Ultima ma non ultima, ma è solo nel Veneto che non si applica il procedimento art. 10 D.P.R. 160?
Grazie a tutti per l'attenzione prestatami.
Concordo con Simone: si applica la procedura del dpr 160/2010, è prevista da una norma statale!!!
Non credo proprio che abbiano titolo per chiederti il risarcimento di eventuali danni, in quanto non sei stato inadempiente verso un tuo dovere di dipendente pubblico.
Buongiorno e grazie per la risposta. Purtroppo questo è il tenore con cui la ditta pretende il collaudo con commissione e nel contempo ha trasmesso copia della licenza provvisioria di esercizio dell'Agenzia delle Dogane: [size=8pt][font=courier][i]"In relazione all'istanza di cui trattasi, che continua ad essere sospesa, si inoltra nota delle dogane nella quale e' chiaramente riportato che il collaudo di verifica 15le dell'impianto carburanti in trattazione deve essere fatto e che la licenza fiscale rilasciata e' valida fino al 31 Dicembre 2019.
Come gia' anticipato verbalmente, qualsiasi danno economico derivante dal mancato esercizio dell'attivita' dell'impianto, sara' imputato all'Amministrazione"[/i].[/font][/size]
In allegato mi hanno mandato scansione del documento dell'Agenzia delle Dogane citato che riporta: [size=8pt][i]"11.06.2019 Licenza Provvisioria di esercizio impianto XXXX - Si trasmette la licenza provvisiori di esercizio indicata in oggetto, rilasciata ai soli fini fiscali, in attesa del prescritto collaudo di verifica quindicennale e comunque valida fino al 31.12.2019"[/i][/size]
[i][/i]Segue la licenza ai sensi del D.Lgs. 504/1995..