Data: 2019-10-16 04:37:23

NEGOZI con prodotti sfusi (plastic-free): 5000 euro di contributo

[size=18pt]NEGOZI con prodotti sfusi (plastic-free): 5000 euro di contributo[/size]

[img width=300 height=225]http://attivistipr.altervista.org/wp-content/uploads/2016/03/alimenti_alla_spina-400x300.jpg[/img]

[color=red][b]DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111  [/color]
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. [/b]
(GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2019

[color=red][b]  Art. 7 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina [/b][/color]

  1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli
effetti climalteranti,[color=red][b] agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di
media struttura[/b][/color] di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi
dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e
detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale,
un[color=red][b] contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e
documentata  per  un  importo  massimo  di  euro  5.000  ciascuno[/b][/color],
corrisposto  secondo  l'ordine  di  presentazione  delle  domande
ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento  delle  predette
risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente  non
sia monouso.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e sentita la Conferenza  unificata,[b]  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto[/b],
sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


riferimento id:51940
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it