[size=18pt]NEGOZI con prodotti sfusi (plastic-free): 5000 euro di contributo[/size]
[img width=300 height=225]http://attivistipr.altervista.org/wp-content/uploads/2016/03/alimenti_alla_spina-400x300.jpg[/img]
[color=red][b]DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 [/color]
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. [/b]
(GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2019
[color=red][b] Art. 7 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina [/b][/color]
1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli
effetti climalteranti,[color=red][b] agli esercenti commerciali di vicinato e di
media struttura[/b][/color] di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi
dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e
detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale,
un[color=red][b] contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e
documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno[/b][/color],
corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande
ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette
risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non
sia monouso.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo
economico e sentita la Conferenza unificata,[b] entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto[/b],
sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche'
per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un
periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.