Valutazione delle memorie e osservazioni - art. 10 L. 241/1990
TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 04.05.2012 n. 772
N. 00772/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2011, proposto da:
Andrea Cammi, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Luppi, con domicilio eletto presso Alberto Luppi in Brescia, via Solferino, 10;
contro
Comune di Manerba del Garda, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 9967 del 15.7.2011 del Comune di Manerba del Garda, conosciuto in data 20.7.2011, con cui il responsabile dell’ufficio tecnico, geom. Zipponi, annullava, limitatamente al solo cancello, il permesso di costruire n. 3322010 del 25.3.2011, riguardante la realizzazione di un accesso carraio in via XXV Aprile, nonché contro ogni altro atto, presupposto, conseguenziale, o connesso, anche qui non espressamente richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Manerba del Garda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27.10.2011 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 4.11.2011, Andrea Cammi si grava avverso il provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Manerba del Garda, con cui è stato annullato, limitatamente al solo cancello, il permesso di costruire, n. 3322010 del 25.3.2011, riguardante la realizzazione di un accesso carraio in via XXV Aprile,
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) Violazione dell'art. 46, D.P.R. 16.12.1992 n. 495; violazione dell'art. 25 del NTA del PRG vigente; violazione degli artt. 1, 3, 10, 21 octies e 21 nonies L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà, difetto di motivazione. Violazione dei principi di adeguatezza, efficienza, economicità, proporzionalità, ragionevolezza e giusto contemperamento degli interessi. Illogicità
2) Violazione dell'art. 46, D.P.R. 16.12.1992 n. 495; violazione dell'art. 25 delle NTA del PRG vigente; violazione degli artt. 1, 3, 10, 21 octies, 21 nonies L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà, difetto di motivazione. Violazione dei principi di adeguatezza, efficienza, economicità proporzionalità, ragionevolezza giusto contemperamento degli interessi. Illogicità;
3) Violazione degli artt. 1, 3, 10, 21 nonies L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà, difetto di motivazione. Violazione del principio di giusto contemperamento degli interessi e ragionevolezza. Sviamento. Violazione del legittimo affidamento del ricorrente. Ingiustizia manifesta
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Manerba del Garda, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla Camera di consiglio del 23.11.2011 (ord. N. 866/11) la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato ai sensi dell'art. 55, comma 10 del codice processo amministrativo, fissando prioritariamente l’udienza del 4.4.2012.
In vista della pubblica udienza:
- il ricorrente ha depositato (il 22.2.2012) riproduzione fotografica del territorio del Comune di Manerba;
- entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 4.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, Andrea Cammi impugna il provvedimento in data 15.7.2011 dell'ufficio tecnico del Comune di Manerba del Garda con il quale è stato annullato (limitatamente al cancello) il permesso di costruire per la realizzazione di un accesso carraio rilasciato il 25.3.2011.
L’annullamento in autotutela è stato disposto dall’Amministrazione per contrasto con l’art. 46 del D.P.R. 495/1992 - regolamento di esecuzione del codice della strada – (il quale impone che "il passo carrabile deve essere realizzato osservando la condizione di consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo di in attesa di ingresso.”), evidenziando che “nel progetto in esame non è documentata l'obiettivi impossibilità o la grave limitazione della godibilità della proprietà privata;” e rilevando che “la strada via XXV aprile non può essere considerata a traffico limitato.”.
Con il primo motivo, il ricorrente contesta la mancata disamina, da parte dell’Amministrazione comunale, delle osservazioni presentate (in data 6.5.2011) a seguito del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento emessa dell’Ufficio tecnico in data 21.4.2011, essendosi la stessa limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare: “Viste le osservazioni pervenute in data 6/5/2011 prot. 6614 considerato che le stesse non superano i motivi che impongono la necessità di annullamento del provvedimento…”.
La censura va disattesa.
La disposizione di cui all'art. 10 lett. b) della L. 241/1990 impone all'amministrazione procedente di "valutare" le osservazioni, ovvero di tenerne conto e di non ignorarle.
Peraltro, l'obbligo per l'amministrazione di tenere conto delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (Cfr. T.A.R Sardegna Sez. II, 23 febbraio 2012 n. 181; T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 marzo 2011 n. 432; T.A.R. Campania, Sez. VII, 7.5.2010 n. 3072; T.A.R. Lazio, Sez. I, 4.8.2006 n. 6950).
Con la seconda doglianza, il Cammi sostiene che il progetto presentato (come dimostrato con le osservazioni presentate in sede procedimentale) rispetta entrambe le condizioni in presenza delle quali l’art. 46 del regolamento del C.d.S. consente di derogare all’obbligo di arretramento del cancello: vale a dire la sussistenza di una grave limitazione alla godibilità della proprietà privata e la riconducibilità della via in questione al novero delle vie a traffico limitato.
Il motivo non risulta fondato.
L’art. 46 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 al c. 4) dispone: “Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione”.
Nella fattispecie non ricorrono – come affermato dall’Amministrazione comunale – i due presupposti abilitanti alla deroga.
Invero, quanto al primo aspetto, va rilevato che il mappale sul quale è avvenuta l’edificazione della villa del ricorrente ha una superficie di mq. 1.123, sicché l’estensione dell’area edificabile e la lunghezza del confine con via XXV aprile sono tali da rendere possibili soluzioni alternative di accesso che rispettino l’arretramento di m. 5.
Quanto al secondo, la via XXV aprile non rientra tra quelle a traffico estremamente limitato, posto che non viene in rilievo una zona ZTL e che dalla stessa documentazione fotografica satellitare, prodotta il 22.2.2012 dal ricorrente, si evince che la via in questione è una di quelle che consentono il collegamento fra il centro abitato e la costa lacustre.
Con il terzo motivo, il ricorrente rileva la violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90, evidenziando che l’atto impugnato non invoca alcun interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento del permesso edilizio già rilasciato e lamentando la violazione dell’affidamento del privato.
Anche tale censura va disattesa.
Laddove, come nel caso all’esame, intercorra un breve lasso temporale intercorso tra il rilascio del premesso di costruire (che è avvenuto in data 25.3.2011), e la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento (effettuata in data 21.4.2011), e non sia ancora iniziata la realizzazione dell’opera, è da ritenersi sufficiente, quale presupposto per l'esercizio del potere di autotutela, l'esigenza di ripristino della legalità ed una motivazione che faccia unicamente riferimento alla disposizione violata. In tale contesto, infatti, non si è ingenerato alcun legittimo affidamento nel destinatario del provvedimento, posto che l'annullamento d'ufficio interviene a breve distanza di tempo dall'adozione del provvedimento illegittimo, sicché la giurisprudenza è concorde nel non ritenere necessaria una penetrante motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento, né una comparazione di tale interesse con l'interesse privato sacrificato (cfr. T.A.R. Milano, Sez. IV, 13 aprile 2011 , n. 971; T.A.R. Lecce Sez. III 6 giugno 2008 n. 1680; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 luglio 2007, n. 6461; TRGA, Bolzano, 7 ottobre 2006, n. 379; T.A.R. Brescia, 4 giugno 2004, n. 609).
Per quanto riguarda l’affermazione di parte ricorrente secondo cui i precedenti permessi di costruire (del 2004, 2006 e del 2007) avrebbero previsto la costruzione di due ampi garages, va osservato che dall’esame delle relative planimetrie (prodotte dal Cammi come doc. n. 5 ) emerge che l’accesso con passo carraio sulla strada non era accompagnato da alcuna previsione di cancello di chiusura.
La chiusura con recinzione e il cancello sono stati previsti solo con la richiesta del 2010 (cfr. doc. 6) ed autorizzati con il permesso del 25.3.2011.
Conclusivamente il ricorso non risulta fondato.
Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)