Data: 2019-10-15 11:21:46

Appalto illuminazione votiva cimitero comunale

Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come precisato con parere ANAC AG9-08 e CdS con pronuncia n.475/2013.
Il servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri comunali costituisce oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale poiché richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad una attività economica rilevante in quanto suscettibile, quanto meno potenzialmente, di produrre un utile di gestione.
L’entrata in vigore dell’articolo 2 bis del decreto fiscale 193/2016 ha introdotto una nuova regola sui versamenti di denaro nella fase spontanea. La norma è rubricata Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva e contiene una direttiva di forte impatto gestionale e organizzativo. Ai sensi dell’art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 le disposizioni contenute nel suddetto articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. La norma copre tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP sanzioni amministrative, sanzioni Codice della Strada, Cosap, oneri edilizi, mense e altri servizi a domanda individuale, fitti e tutto ciò che transita nel bilancio dell’ente.
Con l’attivazione di specifico conto dedicato per la gestione contabile delle lampade votive cimiteriale la riscossione viene operata direttamente dal Comune.
Si può parlare ancora di concessione di servizio o piuttosto di appalto di servizio?

riferimento id:51933

Data: 2019-10-16 15:07:45

Re:Appalto illuminazione votiva cimitero comunale


Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, così come precisato con parere ANAC AG9-08 e CdS con pronuncia n.475/2013.
Il servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri comunali costituisce oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale poiché richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad una attività economica rilevante in quanto suscettibile, quanto meno potenzialmente, di produrre un utile di gestione.
L’entrata in vigore dell’articolo 2 bis del decreto fiscale 193/2016 ha introdotto una nuova regola sui versamenti di denaro nella fase spontanea. La norma è rubricata Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva e contiene una direttiva di forte impatto gestionale e organizzativo. Ai sensi dell’art. 13, comma 4 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 le disposizioni contenute nel suddetto articolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. La norma copre tutte le entrate dell’ente locale: IMU, TARI, TASI, TOSAP, ICP sanzioni amministrative, sanzioni Codice della Strada, Cosap, oneri edilizi, mense e altri servizi a domanda individuale, fitti e tutto ciò che transita nel bilancio dell’ente.
Con l’attivazione di specifico conto dedicato per la gestione contabile delle lampade votive cimiteriale la riscossione viene operata direttamente dal Comune.
Si può parlare ancora di concessione di servizio o piuttosto di appalto di servizio?
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Quel che conta NON è chi incassa ma a chi vanno i proventi.
Se, in base al contratto di CONCESSIONE (a mio avviso rimane sempre tale) i proventi vanno al concessionario questi li recupererà con successivo versamento (contributo) da parte del Comune a nulla rilevando le modalità di entrata.

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