Buongiorno,
conoscete tutti la disposizione di cui all'art. 141 del R.D. 635/1940 (regolamento di esecuzione del TULPS) come modificata dal D.lgs 222/2016, nella quale si prevede che i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S. possono essere sostituiti, da una relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
Orbene, sino ad oggi ho applicato detta regola per il rilascio di autorizzazione sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS per pubblici spettacoli temporanei, (eventi – non in SCIA - che si sono svolti una sera soltanto ma oltre le ore 24:00, oppure al massimo due serate), e mi chiedo se c'è qualche “controindicazione” riguardo all'applicazione della medesima disposizione per il rilascio di Licenze di pubblico spettacolo per attività di pubblico spettacolo/trattenimento (discoteche o teatri) a carattere permanente.
Dal tenore letterale della norma (si parla infatti di “locali”) credo che possa essere applicata, non è che però esiste una circolare od una sentenza che “consiglia” di fare il contrario ??
Buongiorno,
conoscete tutti la disposizione di cui all'art. 141 del R.D. 635/1940 (regolamento di esecuzione del TULPS) come modificata dal D.lgs 222/2016, nella quale si prevede che i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S. possono essere sostituiti, da una relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
Orbene, sino ad oggi ho applicato detta regola per il rilascio di autorizzazione sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS per pubblici spettacoli temporanei, (eventi – non in SCIA - che si sono svolti una sera soltanto ma oltre le ore 24:00, oppure al massimo due serate), e mi chiedo se c'è qualche “controindicazione” riguardo all'applicazione della medesima disposizione per il rilascio di Licenze di pubblico spettacolo per attività di pubblico spettacolo/trattenimento (discoteche o teatri) a carattere permanente.
Dal tenore letterale della norma (si parla infatti di “locali”) credo che possa essere applicata, non è che però esiste una circolare od una sentenza che “consiglia” di fare il contrario ??
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NESSUNA CONTROINDICAZIONE ... si applica sia ad attività "mobili" che a quelle FISSE ... e a mio avviso è sostituibile dalla SCIA