Buongiorno, vorrei il vostro parere in merito ai requisiti morali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche per il quale è pervenuto il Casellario Giudiziale con il seguente provvedimento:
"26/09/2014 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO IRREVOCABILE IL 24/09/2015
- IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 24/10/2013 DAL TRIBUNALE DI MILANO
- DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA IN DATA 24/09/2015
1° reato ) MALTRATTAMENTI Art. 572 C.P. (COMMESSO IL 27/7/2013 IN CERRO MAGGIORE)
Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P.RECLUSIONE MESI 10 GIORNI 20 E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO
Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.
Benefici: NON MENZIONE ( ART. 175 C.P. )"
Grazie.
NON OSTATIVO nè di per sè e comunque sottoposto a "SOSPENSIONE CONDIZIONALE" che ne esclude la rilevanza.
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