Data: 2019-10-10 14:15:13

Autorità competente per divieto di vendita alcol tra le ore 3 e le ore 6

[b]Qual'è l'Autorità competente nel caso di inosservanza del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 03 e le successive tre ore[/b] posto nell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (e successivamente modificato dall'art. 54 della Legge 29 luglio 2010, n. 120)?
Per inciso, la norma sancisce che "[size=10pt][i]l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.[/i][/size]"

Presumo che l'Autorità sia il Prefetto ma non trovo conferme...
Grazie in anticipo.

riferimento id:51849

Data: 2019-10-11 09:52:29

Re:Autorità competente per divieto di vendita alcol tra le ore 3 e le ore 6


[b]Qual'è l'Autorità competente nel caso di inosservanza del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche tra le ore 03 e le successive tre ore[/b] posto nell'art. 6 del DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (e successivamente modificato dall'art. 54 della Legge 29 luglio 2010, n. 120)?
Per inciso, la norma sancisce che "[size=10pt][i]l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell’attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.[/i][/size]"

Presumo che l'Autorità sia il Prefetto ma non trovo conferme...
Grazie in anticipo.
[/quote]

Prefetto: https://www.foxpol.it/file/prontuariocommercialelombardia2017.pdf

riferimento id:51849
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