Secondo la Legge n. 50 del 11/04/1995 art. 6 c. 2 " Il Comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi della competente struttura della Giunta Regionale".
A seguito dell'Istanza di riconoscimento presentata, il Comune si rivolge dunque alla Regione Toscana per la verifica del progetto. La Regione (sia a livello amministrativo che attraverso un sopralluogo) lascia delle precise prescrizioni al Conduttore che dovrà mettere in pratica prima di presentare la Fine Lavori della Tartufaia al Comune.
Abbiamo chiesto verbalmente alla Regione Toscana se potevamo collaborare con loro anche per la successiva Verifica dei Lavori realizzati sul campo, ma la risposta è stata negativa.
Il Comune non avendo professionalità interne non ha mai così svolto tali Verifiche sul campo.
Pertanto abbiamo proceduto in questi anni rilasciando l'Autorizzazione finale a seguito di una Dichiarazione di Fine Lavori da parte del Conduttore (che attesta l'avvenuta messa in opera delle prescrizioni dettate dalla Regione e dei Lavori dichiarati in Istanza).
Oggi, gli Enti dello Stato addetti ai controlli, contestano al Comune la mancanza dei Verbali dell'avvenuta verifica dei Lavori in Tartufaia prima del rilascio del riconoscimento finale, secondo loro obbligatorie per l' art. 6 c. 2 sopra citato e secondo il c. 1.4 della stessa legge " Il Comune verifica la validità della documentazione presentata di cui al punto precedente....." ovvero al c. 1.3 a) " dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione".
1. La Regione, se chiamata formalmente dal Comune, può avere la facoltà di non esprimere il Parere sulla Verifica sul campo dei Lavori realizzati?
2. La Verifica sul campo dei Lavori in Tartufaia prima del rilascio dell'Autorizzazione di riconoscimento da parte del Comune, è da intendersi obbligatoria per il Comune?
3. Se le Verifiche dei Lavori sul campo sono obbligatorie, per le Tartufaie già autorizzate, il Comune dovrà predisporre un sopralluogo di controllo delle opere svolte?
La LR 50/95 non parla di verifica sul campo, cioè del sopralluogo. Sia la procedura di autorizzazione preventiva, sia quella per l’attestato di riconoscimento possono prescindere dal sopralluogo. Il SUAP o il servizio Ambiente (se trattasi di privati cittadini) può coordinare le procedure applicando le regole della legge 241/90: conferenza dei servizi asincrona o parere con silenzio assenso endo-procedimentale ex art. 17-bis della stessa legge. La CdS asincrona potrebbe reggere coinvolgendo il servizio urbanistica al fine dell’ammissibilità delle opere e della destinazione d’uso e il servizio regionale. La mancata risposta equivale all’assenso senza condizioni (sul unto puoi comunque applicare i termini previsti dalla LR). Per il resto, il servizio comunale competete deve verificare che ci siano tutti i documenti previsti dall’art. 6 citato.
Alla fine della fiera verrà informato il comando dei CC forestale in ossequio alla legge 752/95 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo” che all’art. 15 prevede: [i]La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e prestare giuramento davanti al prefetto.
[/i]