Data: 2011-03-12 08:18:27

PANIFICAZIONE: è possibile la domenica?

Molti mi chiedono chiarimenti in merito alla possibilità, per i panificatori, di svolgere attività il giorno di domenica.

Ecco le indicazioni che ho dato a suo tempo nel FORUM e che confermo.


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La normativa sugli orari della panificazione deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del 114/1998 (riporto nota che ho scritto ai titolari) e manca oggi una disciplina generale che li assoggetti agli orari degli esercizi commerciali (QUINDI possono produrre e vendere il pane a qualsiasi ora).

Qualche Comune (il più importante Firenze) ha adottato ordinanza per applicare a tali attività il regime di orari degli esercizi di somministrazione. HO DEI DUBBI sulla sua leggitmità.
Eccola:


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COMUNE DI FIRENZE
ORDINANZA DEL SINDACO
Numero: 2005/00529
Del : 01/07/2005
Esecutiva da: 01/07/2005
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto
giuridico Ufficio del Sindaco
Direzione Ufficio del Sindaco
OGGETTO:
Orari di vendita degli esercizi di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia.
I L S I N D A C O
VISTO l’articolo 50 comma 7 del D.Legvo 267/2000 che prevede che il Sindaco coordini e organizzi, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi e attività commerciali e dei pubblici
esercizi al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell’utenza;
DATO CONTO che, nell’assolvimento dei compiti e delle facoltà suddette, il Sindaco, per
l’organizzazione e determinazione degli orari di apertura e chiusura in particolare degli esercizi di
vendita e somministrazione di alimenti e bevande, specie per i loro prolungamenti nelle ore
notturne, non può non tener conto anche delle esigenze dei residenti e degli ospiti della città al
riposo notturno, anche in considerazione che l’apertura di alcuni locali è spesso motivo e causa
d’incontro di gruppi di avventori, che sostando e intrattenendosi a lungo nei locali in questione o
nelle immediate vicinanze, creano disturbo all’ambiente e alla quiete pubblica, che è interesse
dell’Amministrazione comunale tutelare in un giusto contemperamento con le necessità di servizio
alla clientela e diritti allo svago della popolazione;
RILEVATO come, secondo i principi e criteri suddetti, siano disciplinati, rispettivamente
dall’Ordinanza sindacale n. 325 del 20 aprile 2004 e n. 966 del 15 novembre 2004, gli orari di
apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi di
commercio al dettaglio in sede fissa;
CONSIDERATO che, in base alla legislazione vigente, gli esercizi ARTIGIANALI e, in particolare
quelli di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, possono vendere, nei locali di
produzione o ad essi contigui, i beni di produzione propria, senza che questa si configuri come
attività di commercio, anche ai sensi delle disposizioni in materia di cui alla recentissima L.R. n. 28
del 7 febbraio 2005 “Codice del Commercio”;
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RILEVATO che le imprese artigiane, per essere riconosciute come tali, sempre in base alla vigente
e specifica normativa di settore, devono essere iscritte all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane
presso la locale C.C.I.A.A.;
DATO CONTO che, per quanto previsto dall’art. 13 del D. Legvo 114/98 e dall’art. 86 della L.R.
28/2005, alle attività non artigianali di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia
non si applica, in materia di orari, quanto previsto dal Decreto Legislativo e dalla Legge regionale
suddetti per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, ma che comunque il Sindaco, in
virtù di quanto stabilito dal già richiamato art. 50 comma 7 del D.Legvo 267/2000, può organizzare
e definire gli orari anche di tali attività commerciali;
EVIDENZIATA, per quanto sopra detto, la necessità e opportunità di regolamentare gli orari di
apertura e chiusura dell’attività di vendita dei suddetti esercizi artigiani e non di rosticceria,
gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, tenendo conto che, per quanto riguarda in
particolare le esigenze di assicurare servizi di ristorazione alimentare all’utenza nelle ore più
inoltrate della notte, queste sono soddisfatte da quanto previsto dalla ricordata ordinanza n.
325/2004 sulla possibilità di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fino
alle ore 3,00 e dell’apertura, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 comma 4 dell’Ordinanza di
che trattasi, di alcuni di detti esercizi anche 24 ore su 24 ore;
RITENUTO pertanto di disciplinare gli orari di apertura e chiusura dell’attività di vendita degli
esercizi che svolgono in prevalenza attività artigianale classificabile, in base anche alle abilitazioni
igienico-sanitarie per la preparazione alimentare, come ROSTICCERIA, GELATERIA,
YOGURTERIA, PASTICCERIA e GASTRONOMIA, applicando alle stesse le norme previste
dall’Ordinanza n. 325/2004 per i pubblici esercizi (ex tipologia A, B e D, ora “esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande” secondo quanto disposto dalla L.R. 25/2005), stabilendo
peraltro che l’orario di dette attività debba ricomprendersi inderogabilmente tra le ore 7,00 e le ore
1,00;
RITENUTO invece di applicare agli esercizi non artigianali sempre classificabili come
ROSTICCERIA, GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA E GASTRONOMIA gli orari
stabiliti per gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del Centro storico di cui al punto 4)
dell’Ordinanza n. 966 del 15 novembre 2004 come modificata dall’Ordinanza n. 528 dell’1.7.05;
VISTO il D. Leg.vo 267/200 e, in particolare l’articolo 50 comma 7, e gli articoli 34 e 81 dello
Statuto del Comune di Firenze
ORDINA
A) che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di vendita degli esercizi di ROSTICCERIA,
GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA e GASTRONOMIA:
1) Agli esercizi artigianali che svolgono in sede fissa attività prevalente classificabile, anche in base alle
abilitazioni igienico-sanitarie per la preparazione alimentare, come ROSTICCERIA, GELATERIA,
YOGURTERIA, PASTICCERIA e GASTRONOMIA, si applicano, in materia di orari di vendita dei
beni prodotti nei locali di produzione od ad essi attigui, le norme stabilite per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di tipologia “A-B-D” dall’Ordinanza n. 325 del 20 aprile 2004
ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2 comma 5 e 10 comma 3 e fermo restando che
l’orario delle attività di che trattasi deve essere inderogabilmente ricompreso fra le ore 7,00 e le ore
1,00.
Gli esercizi di cui al punto precedente, per l’applicazione di quanto alla presente Ordinanza, devono
essere iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane presso la locale C.C.I.A.A.
Il criterio cui far riferimento per stabilire la “prevalenza” dell’attività di cui al punto 1) è il volume di
affari dell’esercizio, fermo restando che, nel caso l’esercizio fosse munito anche delle abilitazioni alla
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somministrazione di alimenti e bevande, si applicano interamente ed esclusivamente le disposizioni
dell’Ordinanza 325/2004.
2) Gli esercizi non artigianali che svolgono in sede fissa attività prevalente, secondo quanto
previsto al punto 1), di ROSTICCERIA, GELATERIA, YOGURTERIA, PASTICCERIA E
GASTRONOMIA osservano, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, gli orari stabiliti
per gli esercizi di commercio al dettaglio ubicati nel Centro storico di cui al punto 4)
dell’Ordinanza n. 966 del 15 novembre 2004 come modificata dall’Ordinanza n. 528
dell’1.7.05;
di abrogare l’art. 6 dell’Ordinanza n. 325 del 20 aprile 2004 e l’ultimo capoverso del punto 7)
della parte dispositiva dell’Ordinanza n. 966 del 15 novembre 2004 come modificata
dall’Ordinanza n. 528 dell’1.7.05;
C) che, in caso di inottemperanza all’obbligo suddetto, siano applicate le sanzioni disposte dall’Ordinanza n.
509 del 28.6.05 e le eventuali più gravi sanzioni o misure interdittive previste dalla normativa vigente;
D) di dichiarare la presente Ordinanza immediatamente esecutiva.
Firenze, lì 01/07/2005
Sindaco
Leonardo Domenici
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Il TAR di Parma dà il via libera per la panificazione e la vendita anche in orari notturni


Con la sentenza del 203/2005 il TAR di Parma ha liberato un panificio dagli orari commerciali previsti per la vendita al dettaglio.

Un Comune aveva infatti stabilito con un'ordinanza che l'attività di panificazione, intesa come attività di vendita al dettaglio anche di prodotti
di propria produzione, fosse assoggettata all'orario stabilito per gli esercizi commerciali.
Tale ordinanza ha visto contrarie le aziende artigiane, che si vedevano limitata la vendita di beni prodotti all'interno dei propri locali o in zone adiacenti.

I panifici artigianali ritenevano infatti di non essere soggetti alla disciplina relativa ai giorni ed orari di apertura degli esercizi commerciali, in quanto la vendita al dettaglio di prodotti propri era da considerarsi marginale rispetto all'attività di panificazione.
Ora, secondo il TAR, cornetti, bomboloni e paste calde rappresentavano una limitata percentuale delle quantità prodotte, pur trattandosi di beni di conforto molto richiesti ed apprezzati in determinate fascie orarie e da cultori della vita notturna.

Il Giudice Amministrativo ha quindi risloto il problema pronunciandosi a favore dei panificatori, ritenendo che le norme vigenti escludano i panificatori dall'applicazione degli orari a cui sono soggette le attività commerciali, sia per la particolarità dei prodotti venduti, sia per la necessità di agevolare gli acquirenti.

Conseguentememte a ciò, si è dato risalto all'attività di panificazione , ritenendola esclusa dal regime degli orari di vendita anche per ciò che attiene ai prodotti realizzati all'interno dei locali destinati alla panificazione o in locali vicini.

La pronuncia del TAR è stata accolta favorevolmente, oltre che dal popolo della notte, anche dai attività interessate.

http://www.cnaparma.it/news.html?news=84

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COMUNE DI SESTO FIORENTINO
PROVINCIA DI FIRENZE
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Via Barducci 2, 50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055/4496309, Fax 055/4496365
sportello.unico@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Prot. n. Sesto Fiorentino, lì

PANIFICATORI IN INDIRIZZO
LORO SEDI

OGGETTO: TURNIFICAZIONE EX LEGGE 41/1974

La presente fa seguito alla riunione tenutasi il giorno 18 maggio u.s. in relazione alla individuazione dei turni di ferie per gli anni 2000/2001/2002.
Nel corso della riunione era emersa la necessità di rivisitazione delle normativa vigente in materia al fine di verificare la possibilità di non determinare più i turni di ferie ai sensi della legge 41/1974, ormai divenuta anacronistica e desueta. In particolare si è sottolineato come:
1) la fornitura del pane alla cittadinanza è ormai garantita da diversi esercizi commerciali alimentari (sia di vicinato che della grande distribuzione), anche a seguito della soppressione delle tabelle merceologiche;
2) la fornitura di altri prodotti similari (pizze, focacce ecc.. è altresì garantita dagli artigiani del settore alimentare e dai produttori all'ingrosso operanti su Sesto Fiorentino;
3) la disciplina normativa di cui al D.Lgs 114/1998 (Decreto Bersani) prevede un regime normativo in materia di orari degli esercizi commerciali incompatibile con quanto dettato dalla legge 41/1974.
Per tali motivazioni, d'accordo con altri Comuni della Provincia di Firenze, si ritiene ormai abrogata per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dal D.Lgs 114/1998 la citata normativa in materia di turni estivi degli esercenti la produzione/vendita di generi della panificazione e pertanto le SS.LL. non dovranno più ritenersi obbligate al rispetto dei citati turni.
Ciò premesso sarà cura della Amministrazione Comunale fornire la massima informazione possibile in ordine agli orari ed ai turni di ferie degli esercenti commerciali del settore alimentare al fine di garantire un adeguato servizio alla cittadinanza tutta.
Con l'occasione si porgono i più
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO
Dott. Chiarelli Simone

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