Visto il ripristino della licenza fiscale per alcolici art. 13 bis L. 58/2019, è necessaria anche per le farmacie, che vendono prodotti alcolici ad uso alimentare: tinture madri, estratti idroalcolici.
Grazie
Maria Rita Cenciotti
Ai sensi dell'art. 27, comma 3 del d.lgs. n. 504/95, sono esenti da accisa, l'alcole e le bevande alcoliche quando sono impiegati nella fabbricazione di medicinali.
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 dell'art. 29 dello stesso decreto, sono esentati comunque dalla denuncia gli esercenti il deposito di alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 29 sono esentati anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità minore o uguale a 300 litri
Se si tratta di sostanze di profumeria copio e incollo dalle FAQ dell'ADD
[i]Per la detenzione di prodotti finiti di profumeria, realizzati con alcole denaturato con denaturanti speciali e confezionati (condizionati), la disciplina delle accise non prevede obblighi a carico del venditore.
Per la detenzione di profumerie alcoliche, realizzate con alcole denaturato con denaturanti speciali, ma allo stato sfuso (non condizionate), sussiste invece l'obbligo di presentare la denuncia di esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente sul luogo dell'attività.[/i]