[color=red][b]Consiglio di Stato, sezione IV, 1 ottobre 2019, n. 6561[/b][/color]: [color=blue]gli obblighi convenzionali (nella fattispecie il pagamento dei contributi previsti dalla convenzione urbanistica) sono dovuti a prescindere dall'effettiva edificazione delle previsioni di piano[/color]. Diversamente dagli oneri connessi ai singoli permessi di costruire (nel qual caso vale il principio del rapporto effettivo tra contributo e attività edilizia del privato, con ripetizione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto realizzato) se la convenzione urbanistica prevede il pagamento di determinati importi (anche in eccesso rispetto alle previsioni ordinarie o all'impatto urbanistico delle previsioni urbanistiche), tali importi sono dovuti anche in caso di mancata o solo parziale attuazione dell'intervento edilizio previsto in convenzione, data la loro natura di obbligazione assunta contrattualmente dal privato.
http://www.bosettiegatti.eu/info/sentenze/edilizia/2019_06561_CDS_4_convenzioni_oneri_dovuti.pdf