Data: 2019-10-07 04:16:01

Garante privacy: in "prorogatio" fino al 31 dicembre 2019

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[color=red][b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75
[/b][/color]
Testo del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n.184 del 7 agosto 2019), coordinato con la legge di
conversione 4  ottobre  2019,  n.  107  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare  la
continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione
dei dati personali. Sanatoria  degli  effetti  del  decreto-legge  11
luglio 2019, n. 64.». (19A06233)
(GU n.234 del 5-10-2019)
  Vigente al: 5-10-2019 

Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                              Art. 1

  1. Il Presidente e i componenti del Collegio  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, di cui all'articolo  153  del  decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive  modificazioni,
eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati  nelle
rispettive sedute del 6  giugno  2012,  continuano  a  esercitare  le
proprie  funzioni,  limitatamente  agli    atti    di    ordinaria
amministrazione  e  a  quelli  indifferibili  e  urgenti,  fino
all'insediamento del  nuovo  Collegio  e,  comunque, [color=red][b] ((entro  il  31
dicembre 2019.)) [/b][/color]
                              Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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