Garante privacy: in "prorogatio" fino al 31 dicembre 2019
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[color=red][b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75
[/b][/color]
Testo del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n.184 del 7 agosto 2019), coordinato con la legge di
conversione 4 ottobre 2019, n. 107 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la
continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione
dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11
luglio 2019, n. 64.». (19A06233)
(GU n.234 del 5-10-2019)
Vigente al: 5-10-2019
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la
protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle
rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le
proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino
all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, [color=red][b] ((entro il 31
dicembre 2019.)) [/b][/color]
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.