Governo impugna 6 leggi regionali (3 ottobre 2019)
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantanove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato:
- di impugnare:
la legge della Provincia di Trento n. 5 del 06/08/2019 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019–2021”, in quanto alcune norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali. In particolare: alcune norme riguardanti il personale regionale violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale la materia dell’ordinamento civile, alla quale vanno ricondotti i contratti collettivi. Un’altra norma riguardante il personale insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali viola i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione. Un’ultima norma infine relativa all’attribuzione di incarichi a tempo determinato a medici presso le Aziende sanitarie viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile ed i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi) nonché l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della “tutela della salute”;
la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 06/08/2019 “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, in quanto alcune norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali. In particolare: una norma in materia di contributi agli enti del terzo settore viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Un’altra norma riguardante gli interventi di contrasto alla povertà confligge con il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e con il principio sulla parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri, in violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Un’ultima norma infine riguardante l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie contrasta con i principi fondamentali nella materia della tutela della salute ed è lesiva dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Puglia n. 43 del 09/08/2019 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”, in quanto una norma consente interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e viola gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito, riservato alla competenza legislativa dello Stato;
la legge della Regione Sicilia n. 15 del 06/08/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali”, in quanto una norma in materia di personale regionale eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Sicilia n. 14 del 06/08/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi”, in quanto alcune norme di carattere finanziario violano l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa, eccedono dalle competenze statutarie e violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici;
la legge della Regione Veneto n. 34 del 08/08/2019 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”, in quanto la legge, introducendo forme di coordinamento interistituzionale in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana integrata, esula dalla competenza legislativa regionale e invade la competenza esclusiva riservata alla legislazione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di disciplina delle forme di coordinamento interistituzionale in tali materie, in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione. La legge inoltre, attribuendo compiti ad organi statali invade la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa della Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-7/12937