Buongiorno,
un gelataio, artigiano alimentare, vorrebbe subentrare in un esercizio di vicinato alimentare e vendere i propri prodotti.
L'esercizio di vicinato a cui è interessato non è adiacente all'attuale locale di produzione.
La regionale toscana prevede nello specifico:
La legge regionale toscana 62/2018 all'art 9, comma 2, lettera f) la disciplina sulle attività commerciali non si applica alle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’ articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in mate ria di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) , per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, oppure per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
L'art. 13, comma 1) lettera b) definisce il commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
L'art 12 LR 62/2018 requisiti professionali
Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano
b) avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
L'Art. 5 della legge regionale toscana n. 53/2008 prevede che è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
All'art 6) della LRT 53/2008 leggo che è artigiana l’impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti: a) lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attività di prestazione di servizi; b) l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale; c) l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati all’articolo 9
all' Art. 10 comma 2) l’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l’osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionale del commercio.
Alla luce della normativa riportata sarei propensa a rispondere come segue alle domande rivolte al mio ufficio. Vi invito a correggermi se sbaglio.
1)Uno stesso soggetto può essere titolare di una impresa artigiana, ed essere quindi iscritto nella sezione speciale artigiani, ed essere titolare anche di una impresa commerciale? (la legge regionale toscana n. 53/2008 prevede espressamente che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, non mi sembra che sia vietato ad un medesimo soggetto l'essere titolare di due imprese diverse: una artigiana e l'altra commerciale )
2) può una impresa artigiana (nel mio caso il gelataio) subentrare in una attività prettamente commerciale come un esercizio di vicinato alimentare e farne il proprio punto vendita? (Mi sembrerebbe di si, con comunicazione di subingresso in esercizio di vicinato, art. 90 lr 62/2018)
3) se si, non essendo adiacente all'attuale locale di produzione, dovrà possedere i requisiti professionali? (deve possedere i requisiti professionali il titolare o un preposto)
4) Riguardo ai requisiti professionali potrebbe averli maturati svolgendo da molti anni attività nell'artigianato alimentare? (direi di no, perchè i requisiti si maturano avendo svolto una attività nel settore alimentare commerciale)
5) Nel caso in cui possa subentrare al vicinato alimentare può vendere solo i suoi prodotti o anche altri generi alimentari? Essendo artigiano alimentare dovrebbe vendere solo i suoi prodotti altrimenti verrebbero meno le condizioni per rimanere impresa artigiana. Potrebbe vendere anche altri prodotti solo nel caso in cui fosse titolare di una impresa commerciale.
Vi ringrazio per i chiarimenti che vorrete fornirmi.
[color=red][b]1)Uno stesso soggetto può essere titolare di una impresa artigiana, ed essere quindi iscritto nella sezione speciale artigiani, ed essere titolare anche di una impresa commerciale? (la legge regionale toscana n. 53/2008 prevede espressamente che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, non mi sembra che sia vietato ad un medesimo soggetto l'essere titolare di due imprese diverse: una artigiana e l'altra commerciale )[/b][/color]
Nulla vieta ad un’impresa artigiana di aggiungere un’attività secondaria di diversa natura (commerciale o altro). L’impresa resta la stessa, i rami d’azienda saranno due. In ogni caso non è un problema del SUAP, sarà un problema della CCIAA: vedere quale comunicazione far fare. Se l’attività commerciale diventa prevalente seguirà la cancellazione dall’albo. In ogni caso l’impresa resta unica: esercizio promiscuo da parte della medesima impresa.
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2) può una impresa artigiana (nel mio caso il gelataio) subentrare in una attività prettamente commerciale come un esercizio di vicinato alimentare e farne il proprio punto vendita? (Mi sembrerebbe di si, con comunicazione di subingresso in esercizio di vicinato, art. 90 lr 62/2018)
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Non vedo problemi. Anche in questo caso, il SUAP si preoccuperà di verificare i requisiti morali e professionali (e le altre cose); la CCIAA si preoccuperà del resto.
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3) se si, non essendo adiacente all'attuale locale di produzione, dovrà possedere i requisiti professionali? (deve possedere i requisiti professionali il titolare o un preposto)[/b][/color]
Sì, o si applica la LR 62/2018 o non si applica. Se si applica, lo si fa in modo completo.
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4) Riguardo ai requisiti professionali potrebbe averli maturati svolgendo da molti anni attività nell'artigianato alimentare? (direi di no, perchè i requisiti si maturano avendo svolto una attività nel settore alimentare commerciale)[/b][/color]
Dalla formulazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 si è compreso che è sufficiente aver lavorato o essere titolari lavoratori presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare (senza ulteriori specificazioni). Uso le parole del MiSE di una delle innumerevoli risoluzioni): [i]…anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio da parte di soggetti titolari e soci lavoranti di imprese con qualifica artigiana iscritte regolarmente all'Albo Imprese artigiane delle CCIAA di competenza ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, esercenti l'attività nell'ambito della produzione e manipolazione degli alimenti presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in discorso.[/i]
[color=red][b]5) Nel caso in cui possa subentrare al vicinato alimentare può vendere solo i suoi prodotti o anche altri generi alimentari? Essendo artigiano alimentare dovrebbe vendere solo i suoi prodotti altrimenti verrebbero meno le condizioni per rimanere impresa artigiana. Potrebbe vendere anche altri prodotti solo nel caso in cui fosse titolare di una impresa commerciale.[/b][/color]
Può venderne anche altri. L’importante è la prevalenza rispetto alla sub attività commerciale che essendo tale può essere commerciale a tutti gli effetti. In ogni caso non è un problema del SUAP sapere se tizio è artigiano o meno: se con il tempo si cancellasse come impresa artigiana e diventasse solo commerciale sarebbe tenuto a comunicartelo in funzione dell’abilitazione dell’esercizio di vendita di cui trattasi? Direi di no