Mi servirebbe conoscere i riferimenti normativi vigenti relativi alla vendita/somministrazione di alcolici e superalcolici, in particolare limiti di età.
Mentre sugli orari ordinanza sindacale ?
Vedi qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15101.msg27930#msg27930
[color=red][b]Occorre aggiornare il post linkato da Chiarelli con l’art. 14-ter della legge 125/01 come modificato nel 2017 [/b][/color]
[i]1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque [b]vende o somministra[/b] bevande alcoliche ai [b]minori di anni diciotto[/b]. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi[/i]
A qyesto su aggiunge il[b]c.p. art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.[/b]
[i]L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale [b]somministra[/b], in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un [b]minore degli anni sedici[/b], o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].
La condanna importa la sospensione dall'esercizio[/i]
L'art. 689 del cod. pen., punisce chi "somministra" bevande alcoliche ai minori di 16 anni. Il Ministero dell'Interno, con Parere del 15-06-2011, Prot. n. 14181 ha chiarito che, nel contesto della distribuzione al dettaglio di alcolici, con il termine somministrazione viene indicata la vendita intesa come messa a disposizione del cliente di bevande alcoliche. Non è discriminante se il cliente consumi tali bevande sul posto o le acquisti ai fini dell'asporto. Del resto ciò è senza dubbio coerente con la ratio dell'articolo: versare del vino ad un malato di mente è sullo stesso piano di chi gli dà una bottiglia di vino per asporto.
[b]QUINDI
sotto ai sedici anni si applica il codice penale per la vendita o somministrazione
fra sedici e diciotto anni vige l'art. 14 ter citato con la relativa sanzione amministrativa anche in questo caso per la vendita o la somministrazione
Per le ORDINANZE SINDACALI puo vedere l'art. 50, commi 7-bis, 7-bis.1 e 7-ter TUEL come modificato dal DL 14/2017 e dal DL 113/2018. La procedura dell'ordinanza NON contingibile urgente prevede la comunicazione dell'avvio procedimento. E' chiaro che deve essere un provvedimento ben motivato e adeguato al fine. Vige discrezionalità ma occorre ragionevolezza.
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