Buongiorno, dovendo effettuare un subingresso in commercio su area pubblica tipo A, il subentrante richiede all'Ufficio Commercio se è necessario presentare la scrittura privata autenticata dal notaio, o se è sufficiente una scrittura privata tra le parti contraenti da registrare all'agenzia delle entrate (nel caso sono zio e nipote che subentra) senza ricorrere al notaio (con notevole risparmio di costi). Richiedo, pertanto, se è assolutamente richiesto l'intervento del notaio e se sì, in base a quale legge?
Ringrazio e saluto.
Margherita
Buongiorno, dovendo effettuare un subingresso in commercio su area pubblica tipo A, il subentrante richiede all'Ufficio Commercio se è necessario presentare la scrittura privata autenticata dal notaio, o se è sufficiente una scrittura privata tra le parti contraenti da registrare all'agenzia delle entrate (nel caso sono zio e nipote che subentra) senza ricorrere al notaio (con notevole risparmio di costi). Richiedo, pertanto, se è assolutamente richiesto l'intervento del notaio e se sì, in base a quale legge?
Ringrazio e saluto.
Margherita
[/quote]
NOTAIO INDISPENSABILE ai sensi dell'art. 2556 codice civile. Tutti i subingressi hanno come presupposto un atto pubblico o scrittura privata autenticata:
[color=red][b]c.c. art. 2556. Imprese soggette a registrazione (3).
[/b][/color]
Per le imprese soggette a registrazione [c.c. 2195, 2560] i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda [c.c. 2565, 2573] devono essere provati per iscritto [c.c. 2725], salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto [c.c. 1350, 1543].
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante (1)(2).
-----------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 12 agosto 1993, n. 310, che ha dettato norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali.
Il testo precedente così disponeva: «I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunziati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni dalla conclusione».
(2) L'art. 9 della L. 12 agosto 1993, n. 310, ha, inoltre, così disposto: «1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Con l'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580 è stato istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese. Vedi, anche, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione dell'art. 8 della suddetta legge.
(3) Per la possibilità di sottoscrivere con firma digitale gli atti di natura fiscale di cui al presente articolo, vedi l'art. 36, comma 1-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.