Buongiorno, abbiamo emesso un'ordinanza ingiunzione a seguito di un verbale di Arpat sanzionando un esercizio di attività senza titolo abilitativo. La società ci contesta l'ordinanza chiedendo l'annullamento in autotutela dell'ordinanza, in sostanza ribattendo le note difensive che Arpat a suo tempo aveva ritenuto non esaustive. Ci segnalano inoltre che nel frattempo la LR 49/2011 è stata integrata con la previsione di sanzioni di minore entità per l'esercizio dell'impianto in difformità del titolo. ::)
Se l'amm. ha ritenuto sussistente l'illecito contestato da Arpat, non vedo come si possa tornare indietro, annullare l'ordinanza ingiunzione fatta...applicare una sanzione inferiore...mahhhh...
Grazie e a presto.
Buongiorno, abbiamo emesso un'ordinanza ingiunzione a seguito di un verbale di Arpat sanzionando un esercizio di attività senza titolo abilitativo. La società ci contesta l'ordinanza chiedendo l'annullamento in autotutela dell'ordinanza, in sostanza ribattendo le note difensive che Arpat a suo tempo aveva ritenuto non esaustive. Ci segnalano inoltre che nel frattempo la LR 49/2011 è stata integrata con la previsione di sanzioni di minore entità per l'esercizio dell'impianto in difformità del titolo. ::)
Se l'amm. ha ritenuto sussistente l'illecito contestato da Arpat, non vedo come si possa tornare indietro, annullare l'ordinanza ingiunzione fatta...applicare una sanzione inferiore...mahhhh...
Grazie e a presto.
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Nella disciplina sanzionatoria pecuniaria la NORMA SUCCESSIVA (anche se più favorevole o addirittura scriminante) NON SI APPLICA. Si applicano le norme vigenti al momento della commissione del fatto.
Ciò detto anche l'autotutela non può trovare fondamento in nuove valutazioni successive (ma solo in evidenti errori di fatto o di diritto derivanti da elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati o da valutare).
L'Amministrazione non può riaprire la valutazione. L'interessato o paga nei 30 giorni o impugna al giudice di pace/tribunale e sarà il giudice ad effettuare autonoma valutazione.