Un dipendente è stato rinviato a giudizio in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto, in data successiva è stato accertato il debito per rimborso spese legali sostenute dallo stesso a seguito di sentenza di assoluzione.
Si è posto il problema su chi fosse deputato al rimborso delle predette spese con la differenza che se fosse di competenza dell’OSL verrebbe liquidato il 40 % delle spese sostenute.
Il rimborso è di competenza dell’Ente?
Cons. Stato sez. V, 06 maggio 2015 n. 2263
http://www.salvisjuribus.it/comune-si-puo-recuperare-il-credito-accertato-dopo-il-dissesto/
il debito, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo la data della dichiarazione di dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, doveva essere liquidato nelle forme ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice per essere assunto nella massa passiva del dissesto e liquidato con la speciale procedura di cui agli articoli 77 e seguenti del d.lgs. n. 77 del 1995.
Il rimborso è di competenza dell’organismo straordinario di liquidazione?
Consiglio di Stato - sez. IV - sentenza del 29-03-2018
https://www.diritto.it/organo-straordinario-liquidazione-legittimazione-debiti-successivi/ viene affermata legittimazione per debiti successivi all’Organo straordinario di liquidazione.
In virtù dell’art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla l. 28 maggio 2004, n. 140, «Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data……..
GRAZIE
Salve a tutti,
mi sembrava doveroso condividere la risposta ricevuta, in data odierna, dagli esperti.....
Risposta
La normativa sul dissesto ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente per cui “la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse”. All’ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 259-261 Tuel), mentre all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256Tuel).
L’art. 5, comma 2 del d.l. 80/2004, conv. inL. 140/2004, ha specificato che, “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.
Tuttavia, ciò che rileva non è tanto la definizione della data di perfezionamento e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, quanto quella dell'assunzione degli impegni di spesa nella programmazione amministrativa e finanziaria dell'ente: occorre, cioè, verificare quando è stata posta in essere la decisione amministrativa più o meno vincolata di riconoscere la prestazione, poiché è questa scelta che concreta quegli atti e fatti di gestione cui i debiti sono correlati come naturale e conseguente loro attività da cui sono scaturiti.
Ritornando al caso di specifico, ai fini della rilevazione del debito, andrebbe accertato se al momento della domanda del dipendente di assunzione degli oneri a propria difesa nel procedimento penale coinvolto l’ente abbia impegnato somme o accantonato risorse a tal fine. In mancanza di dette attività la richiesta del dipendente effettuata solo successivamente alla propria assoluzione non potrà che trovare ristoro nella gestione corrente.