Data: 2019-10-03 06:59:46

sospensione attività somministrazione alimenti e bevande - toscana

Buongiorno, un utente ci chiede se è possibile sospendere l'attività di somministrazione alimenti e bevande per un periodo di un anno (in attesa di un eventuale subingresso) non usufruendo più dei locali attualmente in affitto, svincolando di fatto la sua licenza ex art 86 dalla disponibilità dei locali.
grazie..

riferimento id:51725

Data: 2019-10-05 04:36:14

Re:sospensione attività somministrazione alimenti e bevande - toscana


Buongiorno, un utente ci chiede se è possibile sospendere l'attività di somministrazione alimenti e bevande per un periodo di un anno (in attesa di un eventuale subingresso) non usufruendo più dei locali attualmente in affitto, svincolando di fatto la sua licenza ex art 86 dalla disponibilità dei locali.
grazie..
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POSSIBILISSIMO. Si può perdere la disponibilità dei locali senza che si abbia decadenza dal titolo a meno che la LEGGE REGIONALE non disponga diversamente (quella Toscana non prevede la disponibilità quale elemento costitutivo).

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-11-23;62&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:51725

Data: 2019-10-10 04:50:16

Re:sospensione attività somministrazione alimenti e bevande - toscana

Non capisco il senso di tenere in piedi una scia (in origine necessariamente riferita ad un preciso locale) se il locale non è più disponibile.
Diversamente argomentando la scia diverrebbe una specie di “patente” valida in astratto per dichiarare il solo possesso di requisiti soggettivi (e non più anche oggettivi del locale).

Se è pur vero inoltre che certe LR consentono sospensioni lunghe fini a 12 mesi è anche vero che tali scia svolgono anche funzione di “autorizzazione di polizia” (in tal caso ex art.86 tulps) cui si applicano articoli come il 99 tulps.

riferimento id:51725

Data: 2019-10-11 06:05:33

Re:sospensione attività somministrazione alimenti e bevande - toscana


Non capisco il senso di tenere in piedi una scia (in origine necessariamente riferita ad un preciso locale) se il locale non è più disponibile.
Diversamente argomentando la scia diverrebbe una specie di “patente” valida in astratto per dichiarare il solo possesso di requisiti soggettivi (e non più anche oggettivi del locale).

Se è pur vero inoltre che certe LR consentono sospensioni lunghe fini a 12 mesi è anche vero che tali scia svolgono anche funzione di “autorizzazione di polizia” (in tal caso ex art.86 tulps) cui si applicano articoli come il 99 tulps.
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Da sempre nella disciplina delle attività economiche le autorizzazioni (e le scia) esistono anche senza immobile. Spesso PER DEFINIZIONE (es. se chiedi una autorizzazione per grande struttura di vendita, essendo contestuale al permesso di costruire, la ottinei su un terreno di patate!) il titolo amministrativo sussiste in assenza di immobile idoneo o proprio di immobile. Anche la mancanza di disponibilità dell'area non è mai causa di decadenza (sia essa temporanea o definitiva).
Il legislatore non lo prevede e non lo si può introdurre con interpretazione restrittiva. Del resto il soggetto potrebbe medio tempore recuperare la disponibilità a riaprire ... e può accadere (es. in primo grado perde giudizio e in cautelare o appello riottiene disponibilità)

riferimento id:51725
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