Mi è arrivata una pratica Suap nella quale è stata dichiarata una residenza non corretta in quanto c'è una pratica di irreperibilità conclusa, ho assegnato un termine per ricevere dei chiarimenti ma non ho avuto alcuna risposta, a questo punto oltre alla dovuta segnalazione conseguenti alla dichiarazione in sé, la pratica devo ritenerla irrecivibile o annullarla d'ufficio?, grazie mille
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Mi è arrivata una pratica Suap nella quale è stata dichiarata una residenza non corretta in quanto c'è una pratica di irreperibilità conclusa, ho assegnato un termine per ricevere dei chiarimenti ma non ho avuto alcuna risposta, a questo punto oltre alla dovuta segnalazione conseguenti alla dichiarazione in sé, la pratica devo ritenerla irrecivibile o annullarla d'ufficio?, grazie mille
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CHE PRATICA?
Le procedure SUAP prescindono, dopo il dlgs 59/2010, dalla RESIDENZA e l'interessato può presentare dove vuole le relative pratiche, pertanto l'eventuale residenza deve intendersi quale indicazione eventuale e facoltativa, non soggetta a controllo,verifica e/o sospensione/conformazione
Il procedimento si riferisce ad autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed all'indirizzo dichiarato dal soggetto, lo stesso non risulta dimorare abitualmente più da tempo. Pertanto, un soggetto può dichiarare qualsiasi residenza nonostante gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Grazie
Il procedimento si riferisce ad autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed all'indirizzo dichiarato dal soggetto, lo stesso non risulta dimorare abitualmente più da tempo. Pertanto, un soggetto può dichiarare qualsiasi residenza nonostante gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Grazie
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Non è questo il problema, è che l'itinerante NON è tenuto:
1) a presentare la scia nel luogo di residenza
2) ad avere una residenza sul territorio nazionale
3) ad avere una residenza
La scia la si presenta ove si svolge l'attività, quindi la RESIDENZA è dato eventuale e non obbligatorio su cui pertanto non si pone problema di false dichiarazioni
Alcune riflessioni:
L’articolo 1, comma 686 della legge 30.12.2018, n. 145 ha abrogato l’art. 70 del d.lgs 59/2010 e s.m.i., pertanto la norma che prevedeva che per il commercio ambulante di tipo itinerante la SCIA doveva essere presentata dove si intende svolgere l’attività è venuta meno.
Ciò posto ritengo che la norma applicabile, in tal senso, non possa che essere quella dettata dalle specifiche norme regionali di settore.
Nella regione Lazio la norma è disciplinata dall’art. 43 della L.R. n. 33/1999, il quale sancisce che: “l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.................
A questo punto, a mio modesto parere, ritengo che il requisito della residenza, per le persone fisiche, è fondamentale e deve essere dimostrato, a meno che non si voglia ritenere illegittima o non più applicabile la norma citata, in riferimento ai principi generali dettati dal d.lgs 59/2010 (art.11, comma 1, lett.a, punto 2).
Altresì, comunque, nel caso di applicazione dei principi del d.lgs 59/2010, emanato in Attuazione della direttiva 2006/123/CE, ritengo necessario che sia dichiarata la residenza al fine di verificare che il prestatore sia, comunque, residente in uno dei paesi della Comunità europea.
Cosa ne pensate.
Alcune riflessioni:
L’articolo 1, comma 686 della legge 30.12.2018, n. 145 ha abrogato l’art. 70 del d.lgs 59/2010 e s.m.i., pertanto la norma che prevedeva che per il commercio ambulante di tipo itinerante la SCIA doveva essere presentata dove si intende svolgere l’attività è venuta meno.
Ciò posto ritengo che la norma applicabile, in tal senso, non possa che essere quella dettata dalle specifiche norme regionali di settore.
Nella regione Lazio la norma è disciplinata dall’art. 43 della L.R. n. 33/1999, il quale sancisce che: “l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.................
A questo punto, a mio modesto parere, ritengo che il requisito della residenza, per le persone fisiche, è fondamentale e deve essere dimostrato, a meno che non si voglia ritenere illegittima o non più applicabile la norma citata, in riferimento ai principi generali dettati dal d.lgs 59/2010 (art.11, comma 1, lett.a, punto 2).
Altresì, comunque, nel caso di applicazione dei principi del d.lgs 59/2010, emanato in Attuazione della direttiva 2006/123/CE, ritengo necessario che sia dichiarata la residenza al fine di verificare che il prestatore sia, comunque, residente in uno dei paesi della Comunità europea.
Cosa ne pensate.
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La questione era emersa ma personalmente continuo a sostenere l'applicazione dei principi comunitari che vietano discriminazioni fondate sulla residenza e una simile interpretazione esporrebbe a possibile conflitto fra norme regionali contrapposte (es. se il Lazio richiede la residenza, la Toscana il domicilio e il Trentino il luogo di svolgimento) il Romano che ha domicilio a Firenze ed opera in Trentino dovrebbe presentare 3 scia!
Inoltre l'interpretazione è discriminatoria per i residenti fuori Italia e per i "non residenti" (senza fissa dimora o irreperibili).
Il Dlgs 59/2010
[color=red][b]Art. 11. (Requisiti vietati)
1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
..
2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori dì capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
Art. 29. (Divieto di discriminazioni)
1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
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