Data: 2019-10-02 10:51:58

Evento locale straordinario

Salve, la Legge regionale Toscana n. 62/2018 afferma all'art. 52 comma 1 che "l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temnporanea quando è svolta in occasione di [....] o di eventi locali straordinari...". Cosa si intende con tale espressione? Un evento assimilabile ad una festa/sagra/manifestazione o altro?

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Data: 2019-10-02 17:58:53

Re:Evento locale straordinario

In sintesi, ad uso di tutti.

L'attività di somm.ne è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da Enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 117/2017

Quindi, è possibile la somm.ne temporanea QUANDO abbiamo a che fare con:
- sagre (solo per la sagra la somm.ne PUO’ costituire la ragione esclusiva dell’evento)
- fiere
- manifestazioni a carattere
      religioso
      culturale
      tradizionale
      politico
      sindacale
      sportivo
- eventi locali straordinari (qua ci può stare dentro le varie notti bianche ecc.)
- eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore

La locuzione EVENTO STRAORDINARIO può ricomprendere tutto. E’ chiaro che occorre usare ragionevolezza e non cadere nell’arbitrarietà. Una possibile definizione romanzata: [i]un evento a rilevanza pubblica che abbia un contenuto riferimento ad una delle possibili forme dell'espressività sociale (culturale, ricreativa, divulgativa, politica, promozionale, ecc.). Tale contenuto deve essere reale, concreto e deve esercitarsi in modo diverso dalla mera somm.ne di alimenti e bevande dato che questa, nell’ambito dell’evento, può essere soltanto meramente accessoria[/i]

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