Salve, la Legge regionale Toscana n. 62/2018 afferma all'art. 52 comma 1 che "l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temnporanea quando è svolta in occasione di [....] o di eventi locali straordinari...". Cosa si intende con tale espressione? Un evento assimilabile ad una festa/sagra/manifestazione o altro?
In sintesi, ad uso di tutti.
L'attività di somm.ne è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da Enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 117/2017
Quindi, è possibile la somm.ne temporanea QUANDO abbiamo a che fare con:
- sagre (solo per la sagra la somm.ne PUO’ costituire la ragione esclusiva dell’evento)
- fiere
- manifestazioni a carattere
religioso
culturale
tradizionale
politico
sindacale
sportivo
- eventi locali straordinari (qua ci può stare dentro le varie notti bianche ecc.)
- eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore
La locuzione EVENTO STRAORDINARIO può ricomprendere tutto. E’ chiaro che occorre usare ragionevolezza e non cadere nell’arbitrarietà. Una possibile definizione romanzata: [i]un evento a rilevanza pubblica che abbia un contenuto riferimento ad una delle possibili forme dell'espressività sociale (culturale, ricreativa, divulgativa, politica, promozionale, ecc.). Tale contenuto deve essere reale, concreto e deve esercitarsi in modo diverso dalla mera somm.ne di alimenti e bevande dato che questa, nell’ambito dell’evento, può essere soltanto meramente accessoria[/i]