Data: 2012-05-09 21:13:57

vendita quotidiani e periodici presso stabilimento balneare periodo estivo

La vendita di quotidiani e periodici presso uno stabilimento balneare, rivolta ai soli clienti, è possibile senza autorizzazione e senza SCIA?
Per la vendita dei quotidiani e periodici negli alberghi agli alloggiati, la legge regionale n.4 del 14/1/05 art.4 comma 1 lett.f)  e il Dlgs n.170 del 24/4/01 art.3 comma 1 lett.g) prevedono l'esenzione dell'autorizzazione e della SCIA.
C'è una legge regionale del Lazio o qualche legge nazionale che prevede questa esenzione dell'autorizzazione anche per gli stabilimenti balneari?
Grazie 

riferimento id:5165

Data: 2012-05-10 04:43:31

Re:vendita quotidiani e periodici presso stabilimento balneare periodo estivo


La vendita di quotidiani e periodici presso uno stabilimento balneare, rivolta ai soli clienti, è possibile senza autorizzazione e senza SCIA?
Per la vendita dei quotidiani e periodici negli alberghi agli alloggiati, la legge regionale n.4 del 14/1/05 art.4 comma 1 lett.f)  e il Dlgs n.170 del 24/4/01 art.3 comma 1 lett.g) prevedono l'esenzione dell'autorizzazione e della SCIA.
C'è una legge regionale del Lazio o qualche legge nazionale che prevede questa esenzione dell'autorizzazione anche per gli stabilimenti balneari?
Grazie
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A mio avviso la disposizione citata vale per tutte le attività ricettive vista la formulazione generica "Alberghi e pensioni".
In ogni caso si applicherebbe altrimenti la successiva lettera g (vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture)

D.Lgs. 24-4-2001 n. 170
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2001, n. 110.
(commento di giurisprudenza)

3.  Esenzione dall'autorizzazione.

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

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