Buongiorno,
mi è stato richiesto se un campeggio può aprire per 9 mesi all'anno.
Né il D.lgs 222/2016 né il Regolamento Regionale 3 del 2018 non mi sembra mettetano limiti.
La L.R. 27/2015 all'art. 38 comma 7 per le strutture alberghiere e non alberghiere (non per le strutture ricettive all'aria aperta) parla di un periodo massimo di cessazione temporanea non superiore a 6 mesi.
Potete indicarmi se c'è altra normativa di riferimento per le strutture ricettive all'aperto (campeggi) e se secondo voi è ammissibile l'apertura per 9 mesi?
Grazie
Non ci sono limiti di apertura per i campeggi. Il periodo di apertura è lasciato alla discrezionalità del gestore Infatti ci sono campeggi che esercitano per tre mesi all'anno (solo estate o solo inverno), sei mesi in stagioni diverse (estate ed inverno) mentre nelle località turistiche balneari i gestori si orientano in base alle condizioni climatiche (dai sei mesi in su) e se dispongono di unità abitative fisse tengono aperto anche tutto l'anno. Ricordo che il regolamento regionale dispone per le unità abitative fisse la fornitura di acqua calda, coibentazione termica adeguata ed il riscaldamento in caso di funzionamento nella stagione invernale.
riferimento id:51642Le chiedo un altro chiarimento.
I campeggi hanno l'obbligo di comunicare al suap ogni anno la sospensione dell'attività?
Se in fase di SCIA è stato dichiarato che l'attività è STAGIONALE, indicando la data di inizio e fine periodo, NON serve (se si rispetta il suddetto periodo).
Se invece è stata indicata attività ANNUALE e invece si intende sospendere l'attività allora la comunicazione è dovuta.