Data: 2019-09-28 07:41:06

ludopatia toscana

Avevo bisogno di un parere sull'art. 4 della Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4.

In particolare su qusto punto:
"È vietata l’apertura di centri di scommesse , di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova
installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi , situati ad una
distanza inferiore a 500 metri da....."

Ora,  chiedevo questo.
Io ho un pubblico esercizio che vuole installare newslot ma a meno di 500 mt si trovano sia istituto di credito che compro oro. L'articolo che ho citato, parla di nuova istallazione di apparecchi di gioco lecito all'interno DEI CENTRI E DEGLI SPAZI MEDESIMI.
Ma se in pubblico esercizio (bar) installa questi apparecchi all'interno della superficie di somministrazione, essa viene considerata poi spazio per la vincita in denaro e quindi soggetto ai limiti prescritti?
Il pubblico esercizio non ha uno spazio "gioco" da destinare a tali apparecchi, essi vengono semplicemente posizionati nella superificie di somministrazione dell'esercizio stesso.

Grazie!

riferimento id:51619

Data: 2019-09-29 07:27:54

Re:ludopatia toscana

La LR 57/2013, come modificata, da ultimo, dalla LR n. 4/2018, definisce SPAZIO PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO “un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito [di cui all’art. 110, comma 6 TULPS]”

La [i]ratio[/i] della legge è proprio quella di vietare l’installazione di giochi con vincite in denaro a prescindere da dove siano inseriti: bar, alberghi, altre esercizi commerciali, sale giochi, ecc.

L’art. 4 citato dispone il divieto di prevedere uno spazio per il gioco ex novo (un bar che per la prima volta mette i giochi) nonché di aggiungere giochi in un bar che li ha già (la nuova installazione all’interno…)
Un esercizio pubblico che installa i comma 6, dal momento che li installa, crea, per definizione, uno SPAZIO PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

Senza entrare nei dettagli, la norma AAMS del 2011 in materia dispone che la installazione è consentita […] [i]purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione  delle  responsabilità, ai  sensi  della  normativa vigente[/i]

e aggiunge

[i]in  nessun  caso  è  consentita  l’installazione  degli  apparecchi  da  gioco all’esterno,  e  comunque  al  di  fuori  degli  spazi  all’uopo  delimitati  e sorvegliati, dei punti di vendita…[/i] [NDR fra i punti vendita ci sono anche i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali in genere)

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