Avevo bisogno di un parere sull'art. 4 della Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4.
In particolare su qusto punto:
"È vietata l’apertura di centri di scommesse , di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova
installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi , situati ad una
distanza inferiore a 500 metri da....."
Ora, chiedevo questo.
Io ho un pubblico esercizio che vuole installare newslot ma a meno di 500 mt si trovano sia istituto di credito che compro oro. L'articolo che ho citato, parla di nuova istallazione di apparecchi di gioco lecito all'interno DEI CENTRI E DEGLI SPAZI MEDESIMI.
Ma se in pubblico esercizio (bar) installa questi apparecchi all'interno della superficie di somministrazione, essa viene considerata poi spazio per la vincita in denaro e quindi soggetto ai limiti prescritti?
Il pubblico esercizio non ha uno spazio "gioco" da destinare a tali apparecchi, essi vengono semplicemente posizionati nella superificie di somministrazione dell'esercizio stesso.
Grazie!
La LR 57/2013, come modificata, da ultimo, dalla LR n. 4/2018, definisce SPAZIO PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO “un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito [di cui all’art. 110, comma 6 TULPS]”
La [i]ratio[/i] della legge è proprio quella di vietare l’installazione di giochi con vincite in denaro a prescindere da dove siano inseriti: bar, alberghi, altre esercizi commerciali, sale giochi, ecc.
L’art. 4 citato dispone il divieto di prevedere uno spazio per il gioco ex novo (un bar che per la prima volta mette i giochi) nonché di aggiungere giochi in un bar che li ha già (la nuova installazione all’interno…)
Un esercizio pubblico che installa i comma 6, dal momento che li installa, crea, per definizione, uno SPAZIO PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO
Senza entrare nei dettagli, la norma AAMS del 2011 in materia dispone che la installazione è consentita […] [i]purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente[/i]
e aggiunge
[i]in nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno, e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati, dei punti di vendita…[/i] [NDR fra i punti vendita ci sono anche i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali in genere)