Buona sera, pongo una serie di domande in merito all'apertura di un esercizio per la vendita in sede fissa di oggetti usati di esiguo valore sia di proprietà che in conto vendita.
Con l'abrogazione della SCIA per la vendita di cose usate art. 126 del TULPS e la non obbligatorietà di tenere un registro delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del TULPS quali sono i documenti di cui si deve munire per avviare l'attività?
1. Essendo un esercizio in sede fissa deve presentare al SUAP una SCIA di vicinato per la vendita al dettaglio?
2. Pur non avendo l'obbligo di un registro di cui all'art. 128 del TULPS (in quanto oggetti di esiguo valore), deve tenere presso la propria attività un registro di carico e scarico degli oggetti anche per dimostrare agli organi di controllo la provenienza degli stessi in quanto a volte reperiti senza pagamento (oggetti regalati, reperiti in depositi ecc), per evitare "eventuali" problemi di riciclaggio;
3. Per il conto vendita va presentata una comunicazione di apertura agenzia di affari art. 115 del TULPS + tabella del tariffario delle prestazioni + Registro giornale degli affari.
Grazie
1. Essendo un esercizio in sede fissa deve presentare al SUAP una SCIA di vicinato per la vendita al dettaglio?
[color=red]Certo, questo lo avrebbe dovuto fare anche quando vigeva l’art. 126 TULPS: scia per vicinato + SCIA 126 TULPS. Adesso solo SCIA di vicinato. Prima di tutto l’esercizio era un esercizio di commercio al dettaglio con i limiti dimensionali dello stesso (altrimenti era una media o una grande struttura), se poi vendeva cose usate di valore non esiguo (in modo prevalente o meno), allora si aggiungevano anche le procedure TULPS.[/color]
2. Pur non avendo l'obbligo di un registro di cui all'art. 128 del TULPS (in quanto oggetti di esiguo valore), deve tenere presso la propria attività un registro di carico e scarico degli oggetti anche per dimostrare agli organi di controllo la provenienza degli stessi in quanto a volte reperiti senza pagamento (oggetti regalati, reperiti in depositi ecc), per evitare "eventuali" problemi di riciclaggio;
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Premessa aduso di tutti. A seguito dell’abrogazione dell’art. 126 TULPS, una prima interpretazione ha voluto che fosse venuta meno anche la tenuta del registro ex art. 128. Anche per me era così e ne sono sempre convito, ma poi, il Consiglio di Stato ha ritenuto di interpretare che l’art. 128 TULPS (che prevede l’obbligo della tenuta del registro) è sempre applicabile agi esercizi commerciale che vendono cose usate di valore non esiguo anche se questi non sono più dotati di abilitazione di polizia (ex art. 126 TULPS). Se i prodotti hanno un valore esiguo il registro non occorre. Quindi non esistono obblighi, se l’esercente tiene un registro la fa a suo uso e consumo ma non in base a un precetto normativo: è libero di farlo ma anche di non farlo.[/color]
3. Per il conto vendita va presentata una comunicazione di apertura agenzia di affari art. 115 del TULPS + tabella del tariffario delle prestazioni + Registro giornale degli affari.
[color=red]Sì, il “pacchetto” normativo sull’agenzia di affari è tutto in vigore. Qua non esiste il concetto del modico valore. La vidimazione del registro può essere un’auto-vidimazione (contemplata anche dalla modulistica unificata a seguito della riforma del 2016)[/color]